In risposta all’euroscetticismo che domina in questi ultimi anni le piazze delle maggiori capitali del vecchio continente il Consiglio dell’Unione europea adotta, tramite regolamento, una procedura più “snella” al fine di tutelare i crediti transfrontalieri di privati e imprese.
Quest’importante intervento si pone come l’ultimo traguardo raggiunto dall’Unione europea nel percorso verso l’accrescimento della cooperazione giudiziale tra gli stati membri in materia civile e commerciale.
Tale percorso ha avuto, prima nel regolamento per la semplificazione delle notifiche degli atti giudiziari, e poi con l’introduzione della procedura di ingiunzione europea, il suo inizio e sviluppo.
Nello specifico, il regolamento introdurrà la c.d. ordinanza per la salvaguardia, mediante la quale il creditore potrà ottenere un provvedimento ufficiale di blocco dei fondi bancari del debitore presenti all’estero, tutelandosi così dal rischio che quest’ultimo possa utilizzare o trasferire la liquidità in luoghi occulti.
Tale procedura, applicabile esclusivamente ai casi transfrontalieri, assimilandosi al sequestro conservativo disciplinato dal nostro codice di procedura all’art. 671, permetterà al creditore di aggredire il debitore congelando di fatto il proprio credito sia in una fase precedente all’ottenimento di un provvedimento giudiziario favorevole, ottenendo l’ordinanza inaudita altera parte, sia in una fase successiva, in corso di giudizio.
L’ordinanza per la salvaguardia attribuisce al creditore il grande vantaggio di poter usufruire di una procedura semplificata rispetto a quelle stabilite dalle singole legislazioni nazionali, con il conseguente vantaggio di non doversi affidare ad una avvocato estero e sconosciuto residente nel luogo in cui si trovano i crediti da escutere.
Infine, in alcune specifiche circostanze il creditore avrà la possibilità di ottenere informazioni circa la situazione bancaria del debitore e, in particolare, se quest’ultimo è intestatario di uno o più conti in un altro Stato membro.
D’altra parte, il Regolamento prevede la possibilità per il debitore di usufruire di una serie di provvedimenti alternativi al fine di inibire l’efficacia dell’ordinanza e al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati dall’illegittimo utilizzo dell’Ordinanza.
Il regolamento entrerà effettivamente in vigore ai primi di giugno tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue e sarà applicato da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea ad eccezione di Inghilterra e Danimarca.
(A cura dell’Ufficio di Bologna – Dott. Federico Tassinari – 0512750020)

CategoryDiritto civile

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