Come già anticipato nelle edizioni precedenti, un’azienda italiana che intende entrare nel mercato emiratino, senza tuttavia avere una presenza stabile sul territorio, può considerare due forme di investimenti indiretti:

1) la sottoscrizione di un contratto di compravendita o di fornitura;

2) la stipulazione di contratti di agenzia, distribuzione e franchising.

In via generale la disciplina della compravendita in vigore negli EAU è molto simile a quella italiana ed è contenuta principalmente nel Codice Civile emiratino agli artt. 489 e ss., in cui viene definita come “the exchange of non-money property for money”.

Analogamente a quanto disposto nel diritto italiano, il contratto di compravendita di un bene negli Emirati Arabi Uniti ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo, determinato o determinabile. E’ un contratto consensuale, ossia si perfeziona con il consenso tra le parti, e ad affetti reali.

L’art. 511 c.c. precisa: “The ownership of the goods sold shall be transferred to the purchaser as soon as the sale is concluded”. Il venditore e il compratore hanno rispettivamente l’obbligo, da un lato, di far acquistare il possesso della cosa all’acquirente e di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi del bene, dall’altro di pagare il prezzo convenuto. Eventuali spese legate alla vendita sono generalmente a carico del compratore.

Alcune differenze si rinvengono, invece, in merito ai termini di decadenza e prescrizione della garanzia. Nel caso in cui i beni consegnati differiscano da quelli ordinati o presentino vizi o difetti, questi dovranno essere contestati entro 15 giorni dalla consegna o, in caso di vizi occulti, la denuncia dovrà essere fatta immediatamente a seguito della scoperta, senza che sia indicato per legge alcun preciso riferimento cronologico.

Va, inoltre, rilevato che gli Emirati Arabi Uniti non sono firmatari della Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di beni mobili (Convention on Contracts for the International Sale of Goods – “CISG”) entrata in vigore il 1º gennaio 1988 e disciplinante i contratti di vendita di beni mobili stipulati da parti che risiedono in Stati diversi. Ne consegue che detta Convenzione potrà trovare applicazione solamente nel caso in cui la legge applicabile al contratto sia quella italiana e le parti non abbiano precedentemente escluso l’applicabilità della Convezione “tout court”.

(A cura dell’Ufficio di Bologna – Dott.ssa Linda Tontodonati – 051 2750020)

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