Come abbiamo avuto modo di segnalare nella notizia di settembre 2015 e in ottobre 2015, nei mesi scorsi lo studio ha ottenuto una serie di provvedimenti cautelari mediante i quali i Tribunali di Trieste e Gorizia hanno ordinato all’Agenzia delle Dogane di svincolare le polizze fideiussorie rilasciate dagli spedizionieri a garanzia di merci introdotte in depositi IVA. In particolare, con tali provvedimenti, i tribunali aditi hanno confermato che la polizza fideiussoria richiesta ex art. 50 bis D.L. 331/1993 è finalizzata a garantire eventuali responsabilità connesse con la non corretta liquidazione dell’IVA, ma non quelle derivanti dal mancato versamento dell’IVA successivamente al corretto perfezionarsi della procedura di estrazione delle merci dal deposito.

A seguito del consolidarsi di tale orientamento giurisprudenziale e della sopravvenuta impossibilità di rivalersi sulle polizze fideiussorie dei depositari, le Agenzie delle Dogane di Trieste e Gorizia hanno inviato a tutti gli spedizionieri operanti con i depositi IVA una nota mediante la quale hanno imposto il rilascio di un’appendice di polizza che preveda espressamente l’escutibilità della fideiussione dello spedizioniere nel caso in cui, a seguito di controlli, per l’Agenzia emergesse l’impossibilità di riscuotere l’imposta dall’importatore.

Un gruppo di spedizionieri ha incaricato lo studio di impugnare le suddette note avanti al TAR per il Friuli Venezia Giulia. In data 9 marzo si è tenuta l’udienza di discussione in camera di consiglio ed il TAR, ritenendo fondate le doglianze mosse dallo studio, ha concesso la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati. Risulta, in tal modo, ulteriormente confermata la tesi secondo cui le finalità per le quali l’art. 50 bis richiede il rilascio delle polizze fideiussorie sono quelle di garantire la correttezza delle attività svolte in un arco temporale che inizia con l’immissione delle merci in libera pratica mediante l’introduzione nel deposito IVA e termina con la corretta conclusione della procedura di estrazione delle merci dal deposito. L’eventuale successivo inadempimento, da parte dell’importatore, all’obbligo del versamento dell’IVA nella misura liquidata al momento dell’estrazione dal deposito si pone su un piano differente che, come tale non è coperto dalla polizza rilasciata ex art. 50 bis dallo spedizioniere in luogo dell’importatore.

(A cura dell’Prof. Avv. Massimo Campaillamassimo.campailla@studiozunarelli.com)

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