Lo Studio ha assistito con successo un cliente in una controversia relativa all’inadempimento di una transazione avente ad oggetto, tra le altre cose, la cessione di un’imbarcazione da diporto.

Il cliente aveva stipulato un contratto di transazione con una società di leasing che, in base a tale contratto, doveva trasferirgli la proprietà dell’imbarcazione, come stabiliva l’apposita clausola, “curando anche tutti gli adempimenti necessari” entro una certa data, situata all’inizio della stagione estiva.

In realtà, per ritardi imputabili alla società, l’annotazione del trasferimento presso i registri della competente Capitaneria di Porto e sulla licenza di navigazione avveniva quasi un mese dopo la data concordata, per cui il cliente soffriva danni causati dall’impossibilità di utilizzare l’imbarcazione, che peraltro si trovava in un paese extra-UE.

La società di leasing, convenuta in giudizio, si difendeva sostenendo di aver adempiuto ai propri obblighi in quanto la stipula della scrittura di cessione e la sua registrazione all’Agenzia delle Entrate erano avvenute nel termine stabilito.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 9 gennaio 2017, ha tuttavia accolto in pieno la tesi dello Studio, osservando che, in base al principio di buona fede, gli adempimenti necessari menzionati dalla transazione dovevano certamente ritenersi “estesi alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria anche al fine di consentire la legittima circolazione del natante anche da un punto di vista amministrativo, ossia tramite un titolo ostensibile anche alle pubbliche autorità preposte al controllo della navigazione, e dunque non solo da un punto di vista privatistico, oltre che da un punto di vista di opponibilità a terzi”.

La convenuta è stata quindi condannata a risarcire tutti i danni patiti dall’attore.

(A cura dell’ Avv. Andrea Giardiniandrea.giardini@studiozunarelli.com)

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