Lo Studio ha assistito uno spedizioniere doganale, che ha agito in rappresentanza indiretta, nell’impugnazione di un avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero a tassazione di dazi doganali. L’Agenzia delle Dogane, infatti, aveva riscontrato l’insussistenza dei requisiti previsti per poter fruire delle agevolazioni daziarie, in quanto le merci importate erano munite di certificati di origine Form AA non conformi a quelli previsti dalla normativa comunitaria. Per tale ragione la Dogana aveva richiesto il controllo dei certificati all’Autorità del Paese esportatore. Quest’ultima a seguito del controllo aveva trasmesso, a posteriori, certificati sostitutivi legittimanti l’esenzione.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso presentato nell’interesse dello spedizioniere, ritenendo che i nuovi documenti Form A, anche se emessi a posteriori, potessero essere utilizzati a favore del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale aveva poi confermato la sentenza del Giudice di prima istanza. L’Agenzia delle dogane, tuttavia, ha proposto ricorso per Cassazione. Tale ricorso veniva rigettato dalla Suprema Corte. Ed infatti il Giudice di legittimità ha ritenuto le doglianze della Dogana infondate, ammettendo così la produzione di certificati di origine a posteriori. La Corte ha specificato che la sostituibilità dei certificati di origine con altri, i cui dati siano coincidenti, non esclude la natura cartolare dei medesimi. Si tratta infatti di una fattispecie di rinnovazione del titolo di legittimazione che conserva le sue caratteristiche originarie. La Corte ha altresì specificato che la tardiva risposta dell’Autorità del Paese esportatore, in merito alla conformità dei certificati (che dovrebbe giungere entro quattro mesi), non commina la decadenza dal beneficio tariffario. La tardiva risposta non esclude che l’Autorità del Paese importatore possa determinare l’applicazione dei benefici tariffari.

(A cura dell Prof. Avv. Massimo Campailla e Avv. Federica Fantuzzimassimo.campailla@studiozunarelli.com federica.fantuzzi@studiozunarelli.com)

CategoryDiritto doganale

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