Mentre il precedente numero della newsletter stava per andare in distribuzione si è avuta notizia dell’Ordinanza con cui il Tribunale di Lucca ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1, 2, 6, 7, 8 dell’art. 83 bis del DL 112/2008 per contrasto con gli art. 3 e 41 della Costituzione ed ha conseguentemente disposto la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte Costituzionale.

Il 15 marzo il TAR Lazio ha depositato l’Ordinanza con cui, sempre in tema di costi minimi di sicurezza, è stato disposto il rinvio pregiudiziale alle Corte di Giustizia dell’Unione Europea perché venga valutata la compatibilità con l’ordinamento comunitario delle disposizioni nazionali che prescrivono dei costi minimi di esercizi nel settore dell’autotrasporto.

Sia pure con diverse argomentazioni, l’elemento centrale da cui entrambe le ordinanze prendono le mosse è rappresentato dalla asserita inadeguatezza e non proporzionalità delle soluzioni adottate dall’art. 83bis per ricercare il bilanciamento di interessi confliggenti (quello della sicurezza della circolazione stradale e quelli della libertà di iniziativa economica, del diritto alla libertà di concorrenza, del diritto alla libera prestazione di servizi e del diritto di stabilimento). Inoltre nella Ordinanza del TAR Lazio si dà atto del fatto che la giurisprudenza comunitaria ha già avuto modo di esaminare (ritenendola compatibile con la normativa comunitaria) la L. 298/74 in tema di tariffe a forcella. A parere del TAR Lazio la presente fattispecie differirebbe, tuttavia, da quella testé menzionata in quanto “nell’attuale sistema la determinazione dei costi minimi di esercizio sia rimesso, in prima battuta, ad accordi volontari di settore fra le associazioni rappresentative dei committenti e dei vettori e, in mancanza, ad un organismo come l’Osservatorio in seno alla Consulta, la cui composizione è caratterizzata in larga parte da soggetti eletti dalle categorie“. Viceversa, continua l’Ordinanza del TAR Lazio, la conformità del sistema delle tariffe a forcella con i principi comunitari fu riconosciuta dalla Corte di Giustizia precisando “come le limitazioni al principio di concorrenza siano giustificabili solo alla stregua di un interesse ritenuto prevalente e secondo misure e criteri di apprezzamento e ponderazione la cui definizione non può che essere rimessa ai pubblici poteri e non già ad operatori di settore“.

Nei mesi prossimi l’art. 83 bis sarà, dunque, sottoposto ad un duplice vaglio da parte della Corte Costituzionale e da parte della Corte di Giustizia della Unione Europea. A prescindere da quello che sarà l’esito dei due procedimenti (la cui elevata complessità rende azzardato avanzare in questa sede un giudizio prognostico) da più parti ci viene richiesto di conoscere come debbano comportarsi le parti di un contratto di trasporto in un contesto normativo che, a questo punto, presenta degli evidenti margini di incertezza. In proposito occorre, innanzitutto, premettere che, sia pure sottoposta al duplice vaglio di cui si è detto sopra, la normativa sui costi minimi di sicurezza non è assolutamente stata abrogata e continua, quindi, a rappresentare il quadro normativo di riferimento. Le parti rispettose del vigente dettato normativo dovrebbero, quindi, continuare ad applicare nei rapporti fra loro intercorrenti i costi minimi di sicurezza, accollandosi quindi consapevolmente i rischi conseguenti all’eventuale scelta di non riconoscere i costi minimi di esercizio in favore del vettore.

Al riguardo si segnala che continuano a sopravvivere anche le norme sanzionatorie di cui al comma 14 dell’art. 83 bis (applicabili anche d’ufficio da Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate), così come le ulteriori disposizioni del comma 9 che, come è noto, consentono al vettore di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il recupero dei costi minimi non corrisposti dal committente. Ciò premesso occorre, tuttavia, aggiungere che l’eventuale sentenza che dovesse dichiarare l’incompatibilità dell’art. 83bis con la normativa comunitaria e/o con la Costituzione italiana inciderebbe sui rapporti pendenti con efficacia retroattiva. Con la conseguenza che le sanzioni eventualmente comminate ai sensi dell’art. 83 bis comma 14 perderebbero efficacia e che i giudizi civili a quel momento pendenti per il recupero dei costi minimi si concluderebbero con il rigetto delle domande proposte dai vettori nei confronti dei propri committenti e con l’obbligo di restituzione di quanto eventualmente percepito in corso di causa. Sarebbero, viceversa, fatti salvi (e quindi non ripetibili) i pagamenti ricevuti dai vettori antecedentemente all’eventuale abrogazione della normativa.

È evidente che un quadro normativo estremamente incerto quale quello sopra delineato non potrà che complicare ulteriormente i già frequentemente problematici rapporti negoziali fra vettori e committenza. Le Ordinanze del Tribunale di Lucca e del TAR Lazio, pur esprimendo una serie di perplessità sulla normativa de qua, circoscrivono in maniera piuttosto puntuale i profili di asserita incompatibilità delle norme sui costi minimi di sicurezza con la Costituzione italiana e con la normativa comunitaria. Si tratta di censure che, in buona misura, potrebbero essere fatte venire meno con modifiche tutto sommato marginali al vigente impianto normativo. In una

situazione politica meno incerta dell’attuale non dovrebbe, quindi, essere perduta l’opportunità di intervenire con alcune modifiche sulla normativa vigente, evitando in tal modo di sottoporre la stessa al rischio di essere travolta nella sua interezza da una eventuale sentenza negativa della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia.

La gravità e l’urgenza dei problemi che il nuovo Parlamento ed il costituendo Governo troveranno nelle proprie agende lasciano, tuttavia, immaginare che il destino, positivo o negativo, dei costi minimi di sicurezza non sarà affidato alla politica ma ai giudici delle due Corti che, nei mesi prossimi, saranno chiamati a pronunciarsi sui quesiti loro sottoposti dal Tribunale di Lucca e dal TAR Lazio.

A cura dello Studio di Bologna – Prof. Avv. Massimo Campailla – (0512750020)

 

Print This Post Print This Post

 

Seguici sui social: