La Commissione Tributaria Regionale di Trieste si esprime nuovamente in materia di applicabilità dell’IMU in capo ai concessionari di beni demaniali siti nel porto di Trieste. La Commissione, nell’ambito di un ondivago orientamento giurisprudenziale, prende finalmente posizione in modo assai netto a favore dei concessionari, escludendo l’applicabilità dell’imposta. La sentenza pronunciata dalla CTR di Trieste si evidenzia per una articolata motivazione laddove la Commissione si esprime confermando anche la legittimazione passiva del Comune con riferimento a quelle vertenze aventi ad oggetto l’annullamento degli avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione comunale pretende il pagamento dell’imposta.

La Commissione, con la pronuncia in esame, ha messo in evidenza come la sussistenza di un’autorizzazione alle operazioni portuali di cui all’art. 16 della L. 84/94, l’esistenza di una concessione demaniale, l’ubicazione delle aree in zona destinata ai traffici portuali, siano elementi che provano lo svolgimento di attività connesse al trasporto e l’insussistenza di autonomia reddituale funzionale: con la conseguente classificabilità delle aree in E/1 e la non debenza dell’IMU.

Il Collegio giudicante ha altresì statuito sulla ripartizione dell’onere probatorio, decretando che l’onere della prova dei presupposti per godere dell’esenzione grava su chi invoca il beneficio e, quindi, sui concessionari, mentre l’onere della prova sulla presenza di autonomia funzionale e reddituale (che determinerebbe l’inapplicabilità dell’esenzione) grava invece sulla Pubblica Amministrazione resistente.

(A cura del Prof. Avv. Massimo Campailla e Avv. Federica Fantuzzimassimo.campailla@studiozunarelli.com federica.fantuzzi@studiozunarelli.com)

CategoryPorti e terminal

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