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Le clausole sociali e l’obbligo di assorbimento

Le “clausole sociali”, siano esse di fonte normativa o di fonte pattizia, impongono alle imprese appaltatrici l’onere di assorbire e rilevare, nel caso di cessazione dell’appalto precedente, i dipendenti del soggetto appaltatore uscente, in virtù del principio di salvaguardia della stabilità occupazionale sancito a livello comunitario (Dir. 2014/24/UE e Dir. 2014/25/UE).

Tale onere è espressamente previsto altresì dal nostro ordinamento e trova compiuta disciplina in diverse fonti normative.

Un primo riferimento è possibile trovarlo nel Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) il cui art. 50 dispone che i bandi di gara possono inserire clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. Senza prescindere da quanto sopra esposto, si precisa come recente giurisprudenza (Cons. di Stato, Sez. V. 07/06/2016, n. 2433) abbia affermato il principio secondo cui il nuovo gestore del servizio ha sì un obbligo di riassorbimento del personale uscente del precedente appalto, ma non già l’onere di impiegarlo in esecuzione del medesimo ed antecedente contratto.

Oltre a ciò, l’obbligo de quo può trovare statuizione sia in apposite leggi regionali, e ciò in forza del proprio autonomo potere legislativo, sia nella contrattazione collettiva di settore.

Sul punto, l’art. 25 della legge regionale della Regione Puglia n. 25/2007 (così come sostituito dall’art. 30 della l.r. 4/2010), ha previsto un vero e proprio obbligo di introduzione nei bandi di gara di simili clausole.

Non diversamente opera la contrattazione collettiva.

I contratti collettivi maggiormente utilizzati per lo svolgimento dell’attività di logistica/deposito/magazzinaggio e/o obbligazioni accessorie risultano essere il CCNL Multiservizi e CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione applicabili in caso di appalto ed in entrambe le realtà sono previste specifiche clausole sociali.

L’art. 4 dispone infatti che.”[…] Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi due casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l’impresa subentrante si impegna a garantire l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull’appalto risultanti da documentazione probante è […]; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali – ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio –  sarà convocata presso l’Associazione territoriale cui conferisce mandato […] per l’analisi della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico – organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali […].”

In senso assolutamente conforme dispone poi l’art. 42 bis del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione il quale testualmente recita: “in caso di cambio di gestione nell’appalto l’azienda appaltante darà comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.

Su richiesta delle OO.SS. stipulanti competenti territorialmente l’azienda appaltante informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all’applicazione da parte della gestione subentrante del presente CCNL.

L’azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l’impresa subentrante l’impegno di questa, nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell’impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente […]”.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’imprenditore nel valutare l’opportunità economica di un nuovo incarico dovrà necessariamente tener presente l’esistenza di tale “obbligo di assunzione” e calcolare, di conseguenza, l’eventuale anti-economicità dell’incarico che si accinge ad accettare.

L’obbligo in questione, si ricorda, prescinde dalla volontà del subentrante e/o dell’appaltatore uscente con la conseguenza che è sempre opportuno richiedere specificamente alla società Committente di fornire il prima possibile tutte le informazioni relative all’appalto conclusosi.

(A cura dell’Avv. Marcello Giordani [1]marcello.giordani@studiozunarelli.com [2])