
Con sentenza n. 5445/2025, pubblicata il 23 giugno, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto nell’interesse di un luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, annullando integralmente gli atti sanzionatori e valutativi adottati dall’Amministrazione. Il militare è stato assistito in giudizio dall’avv. Franco Fiorenza, che ha ottenuto la riforma integrale della sentenza di primo grado (TAR Emilia-Romagna, n. 948/2021), con conseguente riconoscimento dell’illegittimità del procedimento disciplinare e della valutazione caratteristica annuale.
Il contenzioso: disciplina, avanzamento e merito
L’appellante era stato destinatario di una sanzione disciplinare di corpo per presunta violazione dell’obbligo di permanenza presso il domicilio durante il periodo di reperibilità per malattia e per alcune annotazioni ritenute irregolari nel memoriale di servizio. Tale sanzione aveva avuto effetti pregiudizievoli sulla scheda valutativa del 2019 e sul successivo diniego dell’avanzamento di carriera.
Il Consiglio di Stato, accogliendo integralmente le argomentazioni difensive dell’avv. Fiorenza, ha riconosciuto:
- la violazione del diritto di difesa per compressione del termine minimo a difesa previsto dal Codice dell’Ordinamento Militare (60 giorni su 90);
- la sproporzione della sanzione disciplinare, irrogata in un contesto di fatto giustificato da condizioni di salute documentate;
- l’assenza di adeguata motivazione nel peggioramento della scheda valutativa, incompatibile con gli ottimi risultati precedenti e le risultanze ispettive favorevoli.
- Il principio: discrezionalità sì, ma entro i limiti della ragionevolezza
Il Collegio ha ribadito che, pur nel rispetto della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, ogni abbassamento valutativo significativo rispetto a giudizi costanti di eccellenza richiede una motivazione puntuale, ancorata a fatti concreti e non a provvedimenti viziati a monte.
La sentenza rappresenta un importante precedente anche in tema di valutazione del personale militare, imponendo un’analisi coerente e trasparente nella redazione dei documenti caratteristici e nelle conseguenti determinazioni sull’avanzamento.
A cura dell’Avv. Federico Tassinari, Junior Partner; federico.tassinari@studiozunarelli.com