Si sta molto discutendo sulla natura derogabile o meno della disposizione di cui al nuovo testo dell’art. 6 bis d. lgs. 286/2005 come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 73/2025, che, tra l’altro, ha ridotto da 120 a 90 minuti la franchigia per i tempi di attesa al carico ed allo scarico e aumentato da 40 a 100 euro all’ora l’indennità dovuta al vettore per le attese che superano i 90 minuti.

Al di là della probabile intenzione dei proponenti la disposizione di attribuire alla stessa carattere imperativo, di fronte al testo che è stato approvato al termine dell’iter legislativo, molteplici argomentazioni di carattere letterale (ad esempio, è stato eliminato il riferimento alla limitata derogabilità contenuto nel testo previgente) e sistematico (varie altre disposizioni dello stesso testo legislativo sono espressamente dichiarate imperative) inducono a ritenere la disposizione derogabile dalle parti nei contratti in forma scritta.

L’intervento “chiarificatore” del MIT sul punto (posto in essere con il Comunicato del 4 novembre 2025) lascia molto perplessi. In primo luogo, al MIT non è attribuita alcuna competenza ai fini di fornire (non ai propri uffici ma alle imprese private) un’interpretazione qualificata di norme di legge che attengono a rapporti contrattuali tra privati (ma di ciò, analizzando il linguaggio del Comunicato, sembra che lo stesso MIT si sia reso conto). Eventualmente, potrà essere il legislatore ad emanare una norma di interpretazione autentica di una disposizione di legge. In secondo luogo, il MIT, nel riportare la previsione normativa, aggiunge di propria iniziativa un avverbio (“tassativamente”) che non si ritrova nel testo della disposizione. In definitiva, il Comunicato del MIT non appare destinato a contribuire a chiarire un problema applicativo (più che interpretativo) che è stato determinato da un intervento legislativo posto in essere con qualche approssimazione.

A cura del Prof. Avv. Stefano Zunarelli, Founding Partner, stefano.zunarelli@studiozunarelli.com

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