Primi commenti sulla pronuncia della Corte di Giustizia Europea in tema di costi minimi

Nella newsletter di aprile 2013 avevamo dato notizia che il TAR Lazio aveva disposto il rinvio pregiudiziale alle Corte di giustizia dell’Unione europea perché venisse valutata la compatibilità con l’ordinamento comunitario delle disposizioni nazionali che prescrivono dei costi minimi di esercizi nel settore dell’autotrasporto. Il 4 settembre 2014 la Corte di Giustizia ha depositato l’attesa sentenza. Dopo una serie di articolate motivazioni la Corte, nel dispositivo della sentenza, afferma che “L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati”.
La prima conseguenza di tale pronuncia è, dunque, l’accertata incompatibilità con l’ordinamento comunitario delle disposizioni che individuavano nell’Osservatorio il soggetto deputato a determinare mensilmente i costi minimi di sicurezza. Il TAR Lazio (dal quale era stato sollevato il quesito ed avanti al quale erano stati impugnati i costi minimi di sicurezza determinati dall’Osservatorio) sarà, a questo punto, tenuto ad accogliere i ricorsi promossi da ampia parte della committenza ed annullare le varie delibere oggetto di impugnativa, con le quali l’Osservatorio aveva determinato i costi minimi di sicurezza. Ciò premesso, occorre anche considerare che la sentenza depositata in data 4 settembre nel dispositivo conclude per l’incompatibilità con l’ordinamento comunitario dei soli costi minimi di sicurezza determinati dall’Osservatorio ma, nelle motivazioni che precedono il dispositivo, solleva delle perplessità articolatamente argomentate anche con riferimento alla compatibilità con l’ordinamento comunitario dell’intero impianto normativo che disciplina i costi minimi di sicurezza. Alla luce di ciò occorre, dunque, chiedersi se la portata della sentenza esaurisca i propri effetti nell’ambito del giudizio avanti al Tribunale Amministrativo per il Lazio, ovvero possa trovare applicazione anche al di fuori di tale giudizio, travolgendo l’intero impianto normativo dell’art. 83bis e, dunque, anche i costi minimi di sicurezza determinati dal Ministero prima dell’istituzione dell’Osservatorio e dopo la sua soppressione.
L’art. 267 TFUE, unica norma dei Trattati europei in tema di rinvio pregiudiziale, tace sul punto. Per dare risposta al quesito occorre, pertanto, procedere con considerazioni di carattere sistematico, tenendo tuttavia presente che la dottrina che si è occupata dell’argomento non è giunta a conclusioni univoche.
Una delle possibili interpretazioni potrebbe essere la seguente:
– La sentenza ha efficacia panprocessuale vincolante: ciò significa che saranno vincolati giudici diversi dal giudice a quo, ma solo quei giudici chiamati a giudicare la medesima controversia di merito pendente tra le stesse parti in senso sostanziale (quindi, nel caso concreto, dovranno disapplicare la norma i giudici che sono e saranno chiamati a decidere in merito all’applicazione di costi minimi di sicurezza per trasporti eseguiti nel periodo in cui era attivo l’Osservatorio) .
– La sentenza ha efficacia extra-processuale, ma non è un’efficacia vincolante: infatti, un giudice (diverso dal giudice a quo) chiamato a confrontarsi con una sentenza interpretativa della Corte di Giustizia europea, dovrà anzitutto individuare la ratio decidendi della decisione, rimanendo libero di valutare se vi sia identità o meno di ratio decidendi tra il suo caso concreto e quello da cui è scaturito rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
(continua dalla prima)
Tutte le volte che il giudice nazionale diverso ritenesse che la ratio decidendi della sentenza della Corte di Giustizia è derivata da una vicenda non coincidente con quella posta al suo vaglio, lo stesso giudice non sarà tenuto ad uniformarsi alla decisione della Corte Europea, ma
– potrà sollevare un nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE;
– potrà decidere egli stesso la causa sulla base dell’interpretazione del diritto UE ritenuta congrua.
Tali conclusioni sono suffragate anche da una lettura rispettosa del dettato dell’art. 102 della Costituzione italiana, per effetto del quale l’autorità giurisdizionale è soggetta soltanto alla legge: il giudice non potrebbe, dunque, essere giuridicamente vincolato al rispetto di un precedente giurisprudenziale meramente interpretativo.
La non vincolatività del precedente interpretativo della Corte di Giustizia sarebbe, inoltre, indirettamente confermata dallo stesso art. 267 TFUE. Tale norma, infatti, consente sempre al giudice nazionale (non di ultima istanza) di rimettere un quesito esegetico alla Corte di Giustizia anche in presenza di una precedente sentenza risolutiva di una questione identica o analoga.
E’ chiaro che, se il precedente fosse vincolante, i giudici diversi non avrebbero questa facoltà e dovrebbero attenersi a quanto statuito dalla Corte di Giustizia. Ciò ovviamente non esclude che il giudice nazionale (come peraltro spesso accade) applichi volontariamente il precedente della Corte di Giustizia: in tal caso i vari giudici nazionali avanti ai quali pendono procedimenti per il riconoscimento dei costi minimi di sicurezza determinati dal Ministero prima e dopo la soppressione dell’Osservatorio potrebbero, caso per caso, decidere se applicare o disapplicare la norma.
E’ evidente che un simile scenario si presta a potenziali future diverse interpretazioni di casi analoghi da parte dei giudici che, nei vari Tribunali italiani, stanno trattando contenziosi aventi ad oggetto il riconoscimento dei costi minimi di sicurezza: con la conseguenza che la pronuncia della Corte di Giustizia, anziché fare definitivamente chiarezza nei già difficili rapporti fra vettori e committenza, potrebbe paradossalmente finire per ingenerare nuove incongruenze.
Non si dimentichi, poi, che fra qualche mese la normativa in materia di costi minimi di sicurezza sarà assoggettata anche al vaglio della Corte Costituzionale, che sarà chiamata a pronunciarsi sulle ordinanze di rimessione trasmesse dai Tribunali di Lucca e di Trento: lo scenario appare sufficientemente complesso da far sperare che, almeno per una volta, si riesca a trovare la via per un confronto che consenta di approdare ad una rivisitazione condivisa della normativa sui costi minimi di sicurezza.

(A cura dell’Ufficio di Bologna – Prof. Avv. Massimo Campailla – 051 2750020)

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