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Accertamento tecnico preventivo: uno strumento alternativo di tutela in caso di illeciti bancari

Lo Studio è stato incaricato di tutelare gli interessi di un proprio cliente che si è avveduto del fatto che un istituto di credito ha applicato interessi usurai al contratto di leasing immobiliare concluso tra le parti.
In analoghe circostanze la procedura usuale prevede un preliminare tentativo obbligatorio di conciliazione, fallito il quale è possibile instaurare il giudizio di merito. Nell’ambito di tale giudizio rilevanza decisiva assume la fase istruttoria, consistente in una consulenza tecnica d’ufficio volta a fare accertare al consulente nominato dal giudice, in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, l’effettiva sussistenza di interessi usurari. I tempi tecnici del giudizio non consentono, normalmente, di approdare alla decisiva fase della CTU prima di un anno dall’avvio del contenzioso.
Nel caso concreto, al fine di ovviare a tale problematica e avviare immediatamente il confronto tecnico con l’istituto di credito in merito alla non corretta quantificazione degli interessi, si è scelto di promuovere, avanti il Tribunale di Sassari, un procedimento di accertamento tecnico preventivo (AT-P), ex art. 696 bis
c.p.c. in luogo dell’ordinario giudizio di cognizione civile.
Tale strategia difensiva si è rivelata particolarmente efficace, in quanto ha consentito di avviare in tempi brevissimi (circa 10 giorni dalla data del deposito del ricorso) la fase peritale del contenzioso che, come si è detto, nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione si sarebbe avviata non prima di un anno dall’instaurazione della causa.
La decisione del Tribunale di Sassari che, contrariamente ad altri Tribunali ha ammesso l’accertamento tecnico preventivo in tale materia, appare corretta in quanto in linea con i principi informatori dell’istituto. È, infatti, possibile ricorrere al procedimento per ATP nei casi di contenziosi aventi ad oggetto l’accertamento o la determinazione di crediti derivanti da mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Unico requisito richiesto al fine del ricorso a tale istituto è l’esistenza tra le parti di un punto di dissenso, superato il quale appare probabile ritenere che esse si concilieranno, non residuando presumibilmente alcun altro profilo di contestazione. Nel caso di specie il dissenso fra le parti riguarda esclusivamente la correttezza dei criteri seguiti dall’istituto per la quantificazione degli interessi applicati al contratto di leasing: appare, quindi, corretto l’utilizzo di tale strumento anche in presenza di illeciti bancari.
Nel caso recentemente avviato avanti al Tribunale di Sassari, in un arco temporale di quattro/cinque mesi dall’avvio del procedimento, sarà possibile conoscere l’esito delle indagini condotte dal consulente tecnico d’ufficio e disporre di un documento probatorio pienamente opponibile alla controparte attestante la sussistenza di irregolarità da parte dell’istituto bancario nei cui confronti è indirizzata la domanda creditoria. A quel punto sarà possibile avviare con la banca una trattativa stragiudiziale da una posizione considerevolmente più forte rispetto a quella in cui ci si trovava prima dell’avvio del procedimento. In caso di esito negativo della trattativa, verrà avviato l’ordinaria giudizio di merito che, tuttavia, avrà delle tempistiche molto più brevi di quelle usuali grazie al fatto che la fase istruttoria è già stata espletata.
(A cura dell’ufficio di Bologna – Avv. Elisabetta Sgattoni – 051/2750020)

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