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Vento di bora e Force Majeure

Con sentenza n. 182/2015 il Tribunale di Trieste ha respinto le domande di risarcimento indirizzate da un’assicurazione, surrogatasi nei diritti dell’avente diritto alla riconsegna, contro uno spedizioniere (assistito dagli Avvocati Alberto Pasino [1] e Federica Fantuzzi [2]), un vettore e un terminal portuale. Il danno aveva riguardato dei macchinari che, stivati in due container per essere trasportati dall’Italia alla Cina, erano giunti al terminal in vista dell’imbarco e lì erano stati posizionati a piazzale in quarta fila. Prima dell’imbarco però il porto era stato sferzato per alcuni giorni da forte vento di bora, che aveva raggiunto punte di 160 chilometri orari, provocando la caduta dei container dalla catasta e il danneggiamento dei macchinari.

Varie le questioni che il Tribunale ha affrontato per pervenire alla decisione.

Il Giudice triestino ha, in proposito, giudicato di “dubbio fondamento dogmatico” il cumulo tra azione contrattuale ed extracontrattuale in materia di danni cagionati in occasione di trasporto e spedizione, e sottolineato il rapporto di sussidiarietà esistente tra le due forme di responsabilità, nel senso che l’azione di responsabilità extracontrattuale, avente carattere più generale, potrebbe trovare spazio solo laddove non sussistenti in astratto le condizioni che consentano di far valere la responsabilità contrattuale. Secondo il Tribunale giuliano, inoltre, depone nel senso di escludere il concorso l’esistenza del vincolo contrattuale, il quale a giudizio della Corte esonera dall’indagine sulla possibile esistenza di un altro titolo di responsabilità, “anche e soprattutto perché nel rapporto contrattuale di spedizione venivano comunque ad assumere rilievo quegli obblighi protettivi che poi sono qui invocati in chiave extracontrattuale da parte dell’attore, una volta surrogatosi nei diritti del mittente”. Aggiunge il Giudice che il cumulo di azioni va escluso laddove, come nella fattispecie in esame, sia configurabile un trasporto marittimo, regolato dal codice della navigazione, stante la specialità delle fonti del diritto della navigazione rispetto a quelle di diritto civile comune.

Il Giudice ha giudicato “sporadico – ma non eccezionale – l’arrivo a punte anche di oltre 160 Km/h. Più raro è assistere a fenomeni che coniughino l’intensità alla durata, e che quindi sottopongano strutture ed ambiente ad un incessante martellamento, i cui effetti possono arrivare ad essere decisamente pericolosi, e quasi tipici degli uragani. Ma ciò non impedisce a Trieste” – prosegue la Corte – “di continuare a vivere, ed agli operatori economici di lavorare, se non nei frangenti più scabrosi: solo che vengono adottate delle cautele da parte di chi debba operare al contatto con fenomeni atmosferici. In concreto, le disposizioni approvate dall’autorità portuale erano quelle di non superare la quinta fila di posizionamento di container in verticale, e di orientarli con il lato corto a bora […], per impedire di offrire troppo fianco”. Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto tali misure fossero state diligentemente adottate dal terminal, ed ha perciò disatteso anche la domanda svolta dall’attrice nei suoi confronti.

(A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino [1] – Te. 0407600281)