Provvedimento d’urgenza a garanzia del diritto di controllo del singolo socio
Lo Studio di Trieste ha recentemente assistito, in qualità di domiciliatario, il socio di una società di capitali, il quale ha agito in via d’urgenza affinché il Giudice adottasse i provvedimenti ritenuti opportuni per consentire al socio di esercitare pienamente il diritto ad ottenere le informazioni relative allo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.
Il ricorrente, in modo particolare, contestava il fatto che l’amministratore da egli designato fosse stato escluso dalla gestione societaria, pregiudicando in tal modo il diritto di assumere notizie circa lo svolgimento degli affari societari.
Il socio, quindi, comunicava formalmente alla società la propria volontà di esercitare il diritto di accesso alla documentazione societaria tramite un revisore.
L’amministratore delegato della società, tuttavia, dopo aver espresso la propria disponibilità a permettere l’accesso alla documentazione societaria, evidenziava di non poter consentire l’accesso immediato alla stessa alla luce di una serie di circostanze che non gli avrebbero consentito di essere presente presso la sede aziendale dove sarebbero dovuti avvenire i controlli.
Il socio ricorrente, allora, invitava l’amministratore delegato a mettere a disposizione dei professionisti incaricati la documentazione richiesta entro un certo termine.
L’amministratore nondimeno non metteva a disposizione della società di revisione l’intera documentazione richiesta.
Alla luce, quindi, del permanere della lesione al diritto di accesso ai documenti ex art. 2476 c.c., il socio ricorreva alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale territorialmente competente.
Sulla scorta delle circostanze esposte dal socio, la sezione del Tribunale di Trieste, competetente per l’intera Regione, accoglieva il ricorso proposto.
Il Giudice adito ha infatti, aderito alla tesi secondo la quale deve intendersi che il socio titolare del diritto all’accesso ad informazioni e documenti non sia solo il socio che non partecipa all’amministrazione (come previsto dal dato letterale dell’art. 2476 c.c.), ma anche il socio amministratore. In modo particolare, il Giudice triestino ha ritenuto che tale diritto si estendesse anche al socio amministratore in quanto egli ha il diritto/dovere di vigilare sull’operato degli altri amministratori. Ne consegue che tale diritto ben può essere esercitato anche dal socio che – come nel caso in esame – ha nominato un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione.
Il Tribunale delle imprese ha inoltre ritenuto che il diritto di accesso del socio valesse per tutte le informazioni attinenti al patrimonio e alla gestione della società, nonché ai rapporti giuridici ed economici riguardanti la stessa.
Resta fermo che il diritto di accesso del socio deve comunque estrinsecarsi nel rispetto del principio di buona fede, affinché esso non trasmodi in condotte abusive.
(A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Francesca Greblo – 040 7600281).