Il Tribunale di Bologna, con una recente sentenza, ha avuto modo di pronunciarsi in merito agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e alla sorte dei rapporti sociali non ancora definiti al momento della cancellazione, con particolare riferimento alla legittimazione attiva dell’ex socio ad agire giudizialmente per la tutela dei medesi.

Come è noto infatti, a seguito della riforma intervenuta in materia societaria nel 2003, la giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto ha avuto modo di precisare come “la cancellazione dal registro delle imprese determini, contrariamente al passato, l’estinzione della società”.

Pertanto, è ad oggi pacifico il principio per cui la cancellazione della società, sia essa di persone o di capitali, dal registro delle imprese, ne determini in ogni caso l’estinzione, ancorché in presenza di rapporti non ancora definiti.

A seguito di tale nuovo orientamento ci si è quindi chiesti quale dovesse essere la sorte dei suddetti rapporti sociali una volta venuta meno la società.

Ebbene, la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, nel ribadire l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, rappresenta un ulteriore monito alle società di attivarsi prima della loro cancellazione al fine di verificare lo stato di tutti i rapporti in essere e dai quali potrebbero derivare dei diritti in capo ai soci, in modo tale da legittimare questi ultimi ad agire per la tutela dei suddetti diritti.

Ma in relazione a quali rapporti la società ha l’onere di attivarsi?

La risposta a tale domanda è: ogniqualvolta la società abbia un interesse che rappresenti una c.d. “mera pretesa”, ossia un diritto di credito ancora incerto o illiquido la cui iscrizione a bilancio richiederebbe un’attività ulteriore, giudiziale o stragiudiziale.

In questi casi infatti opera una presunzione legale in base alla quale la mancata attivazione della società in relazione a tali diritti “consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.

Detto in altri termini, la scelta della società di cancellarsi dal registro delle imprese senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o avrebbe dovuto averne) contezza, deve intendersi come tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa.

Nel caso in esame, il Tribunale di Bologna, condividendo la tesi prospettata da parte attrice, ha ritenuto che la società, prima della cancellazione, ha posto in essere una serie di condotte incompatibili con la volontà di rinunciare ai propri diritti. In particolare, gli organi della liquidazione avevano incaricato un perito affinché svolgesse un esame contabile circa una serie di rapporti ancora in essere, a seguito del quale sarebbe emersa l’esistenza di una serie di diritti credito a favore della società, successivamente trasferiti in capo all’ex socio, il quale ha quindi potuto agire giudizialmente per la loro tutela.

Trattasi evidentemente di ipotesi peculiari che comportano la necessità di una attenta valutazione ad opera di professionisti esperti, al fine della corretta individuazione della fattispecie e della strategia migliore per la loro tutela da parte della società.

(A cura dell’ Avv. Elisabetta Sgattonielisabetta.sgattoni@studiozunarelli.com)

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