Nell’ambito dell’attività di assistenza giudiziale svolta dallo Studio merita senza dubbio di essere commentato un recentissimo lodo con cui si è concluso un contenzioso svoltosi in sede arbitrale.
Nel caso specifico, un socio di una impresa di autotrasporto di merci per conto terzi presentava domanda di arbitrato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino, nei confronti della cooperativa ove aveva prestato la propria attività, per asseriti inadempimenti verificatisi in costanza del rapporto sociale negli anni 2005 e 2006.
La decisione di adire il Collegio derivava dalla presenza, nello Statuto Sociale della suddetta cooperativa, di una clausola compromissoria che devolveva tutte le controversie derivanti dal rapporto sociale, insorte tra i soci e la società, alla competenza di una collegio arbitrale.
La cooperativa convenuta rilevava, però, il difetto di legittimazione attiva dell’attrice, ritenendo che la controversia da essa instaurata non riguardasse il rapporto sociale esistente tra le parti, con la conseguenza che alla stessa non poteva essere applicata la citata clausola compromissoria prevista nello Statuto.
Il Collegio arbitrale adito ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione, respingendo integralmente la domanda avanzata dall’attrice.
Il Collegio arbitrale ha in particolare rilevato come la domanda promossa dall’attrice avesse ad oggetto il risarcimento di danni, patrimoniali e non patrimoniali, riferibili a eventi verificatisi in costanza del vincolo societario tra l’impresa di autotrasporto e la cooperativa.
L’attrice, però, aveva proposto la domanda di arbitrato quando non era più socia dell’impresa e quando nemmeno la stessa impresa era più socia della citata cooperativa, con la conseguenza che essa è stata dichiarata carente di legittimazione attiva in sede arbitrale.
Infatti, l’ambito di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello Statuto concerneva esclusivamente le controversie insorte tra la società ed i soci, mentre, al momento della pronuncia del lodo, così come nel momento in cui era stata attivata la procedura arbitrale, non sussisteva alcun vincolo societario.
Tale pronuncia offre molti spunti di riflessione in quanto affronta le complesse dinamiche che si articolano nel contesto societario di una cooperativa di trasporti e dimostra come, nei contenziosi, l’aspetto formale possa essere decisivo per la risoluzione delle controversie.
Nel caso di specie, a prescindere da ogni considerazione nel merito della vicenda, la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di una cooperativa è stata respinta per un doppio difetto di legittimazione: non solo, infatti, è stata verificata la cessazione del rapporto sociale tra il ricorrente e l’impresa di autotrasporto, ma è stata anche accertata la cessazione del vincolo societario tra l’impresa stessa e la cooperativa convenuta.
(A cura dell’Ufficio di Bologna – Avv. Federica Sabbioni – 051 2750020)

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