Tra gli ostacoli all’investimento in Italia figura, come noto, anche la abnorme durata dei processi, normalmente destinati a durare, nel Bel Paese, mediamente una decina di anni.
Già nel 1993 il legislatore, allo scopo di sfrondarne il numero, aveva introdotto lo strumento dell’obbligatoria comparizione delle parti innanzi al Giudice, per interrogatorio libero e tentativo di conciliazione, ma questo tentativo di decongestione delle aule giudiziarie era miseramente naufragato, restando relegato al solo ambito del processo del lavoro.
Residua tuttavia nel codice di procedura civile una norma, data dal combinato disposto degli artt. 185 e 185 bis, che dà al Giudice la facoltà di formulare una proposta transattiva e di convocare innanzi a sé le parti allo scopo di provocarne la conciliazione; quanto questo strumento possa essere utile è testimoniato non solo dalla rinnovata attenzione con cui il legislatore guarda all’istituto al fine di una riforma del processo civile, ma anche da un caso recentemente trattato dallo Studio, in cui traspare con molta evidenza come la rapidità della soluzione della controversia possa rivelarsi cruciale ai fini della sua soluzione.
Il caso pratico può essere così sintetizzato: uno dei maggiori player mondiali del settore della logistica, rilevata la convenienza dei noli praticati da un vettore marittimo su una certa tratta Far East – Mediterraneo, si era accaparrato un cospicuo traffico di container da trasportare dalla Cina alla Germania, affidandolo in Carrier’s Haulage a quello stesso vettore marittimo. A causa della rigida applicazione della clausola First In – First Out, si era tuttavia presto verificata una congestione dei container al terminal di sbarco in Italia, ed erano iniziati a maturare ritardi nella riconsegna ai destinatari finali.
Per risolvere il problema l’operatore logistico si era dunque rivolto ad un’impresa italiana, peraltro gestrice, tramite una sua controllata, anche del terminal attraverso il quale transitava il traffico in questione, perché esso fosse fruttuosamente gestito – a quel punto non più a condizioni Carrier’s Haulage, ma Merchant’s Haulage – dal momento di sbarco dei container in porto sino alla loro consegna presso la destinazione finale, incluso il loro riposizionamento presso il porto di sbarco.
L’impresa italiana provvedeva a quanto richiesto, risolvendo il problema che l’operatore logistico aveva con i destinatari finali. Si apriva però a quel punto un fronte nei rapporti tra operatore logistico e il vettore marittimo che, vistosi richiedere di riconsegnare i container non più presso la località di destinazione inland, ma presso il terminal portuale collocato al termine della tratta marittima, aveva ricalibrato in conformità le proprie pretese per le c.d. controstallie dei container, facendo cioè decorrere il termine per il loro computo non dalla consegna dei container in Germania, ma dal loro sbarco in Italia.
Il vettore marittimo avanzava perciò all’operatore logistico una richiesta a titolo di container demurrage estremamente elevata, e questi, in effetti in modo piuttosto singolare, la girava all’(incolpevole) operatore italiano, trattenendogli altresì l’ultima porzione del credito che ancora questi vantava per i servizi logistici prestati.
(continua dalla quarta)
Ne sorgeva dunque una disputa giudiziaria: l’operatore italiano, assistito dal nostro Studio, otteneva un’ingiunzione che imponeva all’operatore logistico di saldare il prezzo dei servizi di logistica. Quest’ultimo si opponeva, chiedendo in primo luogo che si accertasse il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice tedesco e fosse per conseguenza revocato il decreto; in subordine chiedeva fosse accertato che dalla condotta dell’attore il convenuto aveva subito un danno di entità tripla rispetto alla pretesa svolta dall’attore stesso, e che dunque i reciproci crediti fossero compensati sino alla concorrenza e l’attore fosse condannato a pagare al convenuto l’eccedenza.
Esaminati gli atti introduttivi, il Tribunale di Trieste ha convocato le parti per conciliazione, proponendo una conciliazione così concepita: che l’operatore logistico pagasse all’impresa italiana i tre quarti del suo credito e che le parti – preso atto dell’auspicio del Giudice che l’operatore logistico rivolgesse alla linea di navigazione le proprie pretese risarcitorie (ove fondate) – rinunciassero a qualsiasi altra pretesa reciproca relativa ai fatti.
Le parti hanno fatto propria la proposta del Giudice, conciliando la lite alle condizioni indicate e la vertenza, grazie ad un efficace utilizzo degli strumenti di soluzione alternativa delle controversie offerte dal codice, si è risolta in alcuni mesi, così consentendo alle parti – con sacrificio delle loro ragioni entro limiti che esse hanno ritenuto accettabili – un significativo risparmio di tempo, di costi legali e di altri oneri indiretti connessi all’ulteriore pendenza della lite sino alla sua definizione mediante sentenza.

(A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino – 0407600281)

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