Nell’ambito dell’attività di assistenza giudiziale svolta dallo Studio si è constatato un orientamento sempre più severo dei Giudici in materia di accertamento delle responsabilità dello spedizioniere. Ad esempio, con una recente sentenza il Tribunale di Bologna (sent. n. 449 del 12 febbraio 2014) ha ritenuto di condannare lo spedizioniere al pagamento dei crediti pretesi dalla compagnia marittima per le soste dei container spediti e non ritirati presso il porto di sbarco. La questione è tutta incentrata su un aspetto formale: la configurabilità o meno, nel caso di specie, del mandato senza rappresentanza.
In altri termini, risponde dei crediti di controstallie lo spedizioniere che non abbia inequivocabilmente dichiarato, nell’espletamento della pratica, di agire in nome del proprio cliente (in termini giuridici si parla di “mandato con rappresentanza”). Tale requisito può ritenersi non sufficientemente provato anche quando nella polizza è indicato il cliente stesso come shipper.

Il caso: uno spedizioniere, nell’espletamento del proprio mandato, richiedeva ad un vettore il trasporto di un contenitore open top da 40’ con partenza da La Spezia e con destinazione Alessandria (Egitto). Successivamente forniva tutte le indicazioni per l’emissione della polizza di carico che prevedevano, fra l’altro, l’indicazione del mittente del suddetto trasporto quale shipper/caricatore. Giunta la nave al porto di destino e sbarcato il contenitore, quest’ultimo non veniva mai ritirato e, pertanto, il vettore marittimo, richiamate le clausole di “detention fees” apposte sul fronte della polizza di carico, reclamava a proprio favore la corresponsione di somme a titolo di c.d. contrastallie del container, citando in giudizio lo spedizioniere e il caricatore (cliente dello spedizioniere). Lo spedizioniere ha addotto la propria estraneità a tale pretesa creditoria, ritenendo di avere adeguatamente operato la spendita del nome del proprio mittentemandante all’atto della conclusione del contratto di trasporto con il vettore marittimo. In tale prospettiva, l’insorgenza di un rapporto contrattuale diretto tra mandante e vettore avrebbe dovuto individuare il caricatore come unico soggetto titolare di tutte le situazioni obbligatorie passive scaturenti dalla spedizione, ivi compresi i crediti vantati a titolo di fee per le soste.

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza in commento, ha rigettato integralmente tutte le eccezioni sollevate dallo spedizioniere, affermando che l’indicazione sulla polizza di carico e sulle istruzioni per la emissione della stessa del nominativo del mittente quale caricatore non consiste in idonea “spendita del nome” del preteso rappresentato, con la conseguenza che la spedizione rientra nella figura tipica del mandato senza rappresentanza e che lo spedizioniere quale mandatario senza rappresentanza è direttamente responsabile delle conseguenze derivanti dall’inadempimento del contratto di trasporto. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che è connaturato al contratto di spedizione l’agire per conto di terzi, sicché per distinguere la spedizione tipica (senza rappresentanza) dalla spedizione con rappresentanza, occorre una spendita del nome inequivoca. L’indicazione in polizza di carico come caricatore del cliente/mandante dello spedizioniere non è significativa di una spedizione con rappresentanza.

Sulla base di dette considerazioni, il Tribunale di Bologna ha condannato lo spedizioniere al pagamento, a favore del vettore, delle somme dovute a titolo di controstallie ed a titolo di nolo del container. La sentenza appare interessante per essere giunta a ritenere che, a prescindere dal fatto che sulla polizza di carico sia indicato come caricatore il mandante del trasporto, lo spedizioniere può essere responsabilizzato per patologie inerenti la spedizione che non riguardano direttamente la sua sfera operativa. Si tratta di una interessante decisione che offre molteplici spunti di riflessione sulle concrete modalità di gestione di un incarico di spedizione.

 

A cura dell’Avv. Stefano Campogrande (stefano.campogrande@studiozunarelli.com)

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