Negli ultimi anni la Cina ha compiuto sforzi significativi per adeguare la legisla-zione interna in tema di proprietà intellettuale al modello imposto ai Paesi membri del WTO. All’interno di tale processo di uniformazione normativa si inseriscono una serie di iniziative a livello centrale tra le quali la più recente è il c.d. Piano per l’intensificazione della strategia nazionale in materia di proprietà intellettuale. In attuazione di tale Piano, il 30 Agosto 2013 l’Assemblea Nazionale del Popolo ha approvato la “Decisione sulla revisione della Legge sui Marchi” con cui viene adottata la terza revisione della Legge sui marchi (promulgata nel 1982). La nuova Legge, in vigore a partire dal 1 Maggio 2014, è ispirata ad una maggior tutela del marchio d’impresa attraverso la lotta al fenomeno del Trademark Squatting e l’introduzione di concetti nuovi per il diritto cinese. Il nuovo testo normativo mira, in particolare, al raggiungimento degli obiettivi qui di seguito indicati.

  1. Modernizzazione del processo per la registrazione del marchio.

A tale scopo è stata ufficialmente riconosciuta la possibilità di effettuare depositi telematici, anche se sarà necessario attendere ancora perché venga reso effettivo il funzionamento del deposito on-line e del relativo sistema di ricerca.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di presentare domande di registrazione per più di una classe ed è ora ammessa la registrazione del marchio sonoro, prima vietata.

  1. Semplificazione del procedimento di opposizione alla registrazione.Al fine di ridurre le opposizioni pretestuose, aventi il solo scopo di ritardare l’ottenimento della registrazione del marchio in favore del richiedente, la nuova normativa attribuisce il diritto di agire contro la registrazione esclusivamente alle persone fisiche e giuridiche aventi uno specifico interesse ad opporsi, mentre ai sensi della vigente Legge chiunque poteva agire per l’opposizione.
  2. Lotta alle registrazioni in mala fede (c.d. Trademark squatting).La nuova Legge introduce un requisito per la registrazione per molto tempo atteso dai titolari di marchi caduti vittima dei “pirati” dei marchi d’impresa.

La nuova Legge infatti espressamente prevede che tutte le domande debbano essere conformi ai principi di buona fede e correttezza (“good faith” e “honesty”).

Anche per le Trademark Agencies (deputate alla registrazione dei marchi) la nuova Legge impone di agire in conformità ai principi di buona fede e correttezza.

Laddove un agente riconosca (o dovrebbe riconoscere) che una richiesta di registrazione è una richiesta “pirata”, dovrà rifiutare l’incarico e se un’agenzia o un agente non si conformano ai suddetti principi, possono essere sanzionati con multe che vanno dagli ottocento ai sedici mila dollari.

  1. Inasprimento delle sanzioni contro i trasgressori.

Ai sensi della nuova Legge, in caso di illecito, i danni patiti dal titolare del marchio vengono calcolati con riferimento alle perdite effettivamente subite (danno emergente) e, in caso di illeciti particolarmente gravi, l’ammontare del danno risarcibile può essere triplicato.

Laddove sia difficile provare il danno effettivamente subito, il risarcimento potrà essere liquidato in un importo fino a 3 milioni di renminbi.

Nonostante la riforma vada nella giusta direzione, alcuni aspetti della Nuova Legge devono ancora essere specificati e meglio chiariti. Perciò si attende con interesse l’emanazione da parte del Consiglio di Stato cinese del relativo regolamento attuativo.

A cura dell’Ufficio di Shanghai – Dott. Luigi Zunarelli e Avv. Giovanni Lovisetti (00862151501952)

 

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