Con sentenza del 20.9.2012 il Tribunale di Milano ha deciso una controversia instaurata dal vettore, assistito dal nostro Studio, per il mancato pagamento di una fattura emessa a titolo di corrispettivo per l’attività di autotrasporto nei confronti del committente, il quale opponeva in compensazione un credito per bancali asseritamente non restituiti.

Per contro, il vettore rilevava l’insussistenza di tale asserito credito, avendo la stessa provveduto a consegnare con lettera raccomandata i buoni emessi da diversi clienti del committente a seguito dell’omessa restituzione di bancali utilizzati nella esecuzione delle consegne.

In base al contratto stipulato tra le parti, il vettore era tenuto alla “restituzione dei bancali ovvero alla consegna della documentazione attestante la mancata restituzione dei bancali da parte del cliente”. Poiché erano frequenti i casi in cui, a seguito delle consegne, non venivano restituiti al vettore, da parte dei clienti del committente, i bancali, questi non potevano essere materialmente restituiti.

Le parti concludevano quindi un accordo operativo (dimostrato per testi in corso di giudizio) che prevedeva la consegna di buoni in luogo dei bancali, da utilizzarsi per l’effettivo recupero dei medesimi in occasione delle successive consegne agli stessi clienti. In altri termini il vettore, anziché limitarsi a consegnare i buoni al committente, come previsto dal contratto, si era reso disponibile ad effettuare un servizio ulteriore – distintamente remunerato – volto all’effettivo recupero dei bancali presso i destinatari, in occasione delle successive consegne. Ciò che giustificava, peraltro, il consistente accumulo di buoni in possesso del vettore.

Nella propria decisione, il Tribunale adito rigettava la pretesa creditoria fatta valere dal committente, reputandola priva di supporto probatorio. In sentenza si legge, infatti, che la teste escussa nell’interesse del vettore, addetta alla gestione bancali, disconosceva la quantificazione operata dal committente in relazione al numero dei bancali asseritamente non restituiti, riferendo di un contenzioso relativo a bancali rotti e a perdere. “L’unico dato certo” precisa la sentenza “era la lettera 5.8.2005 di [vettore] con la quale venivano messi a disposizione buoni dei clienti della stessa [committente] per 4.036 bancali (gli unici quindi ammessi dalla opposta in fase di gestione)”. La sentenza argomenta inoltre: “sul punto si precisa però che non risulta alcun obbligo contrattuale a carico del vettore di attivazione per la riconsegna materiale dei pallet; infatti nella procedura di gestione bancali si rileva che ‘se il cliente sarà disponibile per il ritiro dei bancali questo avverrà a carico del trasportatore. Nel caso i clienti non dovessero restituire i bancali nonostante gli accordi, il trasportatore dovrà fare siglare il motivo del mancato reso e darne tempestiva comunicazione’. In ottemperanza a ciò, [vettore] con la citata missiva del 5.8.2005, dunque comunicava che ‘come vi è ben noto nonostante il vs. intervento ed i nostri ripetuti tentativi di ritiro i bancali di cui ai predetti buoni non sono mai stati disponibili per la restituzione’. Se ne deve dedurre che i 4036 bancali ammessi da [vettore] erano a disposizione di [committente]”.

Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale di Milano ha ritenuto insussistente il credito per mancata resa dei bancali vantato dal committente, ponendo a carico di quest’ultima le spese di lite sostenute dal vettore.

(A cura dell’Ufficio di Bologna – Prof. Avv. Massimo Campailla –0512750020)

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