Il mese di marzo ha segnato un ulteriore decisivo passo in avanti per tutte quelle imprese che, essendosi viste negare il nulla osta alla fruizione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, come previsto dall’art. 1, commi 280 – 283, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel 2009 si erano rivolte allo Studio Zunarelli e Associati al fine di portare avanti le proprie istanze in sede contenziosa. Infatti, giunti i ricorsi delle imprese fino al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, sezione VI, Tributaria, ha finalmente accolto l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 29 del D.L. n. 185/2008 (convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009), entrato in vigore il 29 novembre 2008, che aveva introdotto l’ormai famigerato “click day”.

In origine il credito d’imposta doveva essere riconosciuto in maniera automatica a tutti gli imprenditori che si fossero venuti a trovare nelle condizioni oggettive previste dalla L. n. 296/2006. Tuttavia, il Decreto Legge anticrisi del 29 novembre 2008, n. 185 aveva poi modificato i relativi presupposti applicativi, assicurando la fruizione del credito solamente a quelle imprese che avessero inviato un formulario al sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dalle ore 10 del 6 maggio 2009. Allo scoccare dell’ora indicata dalla norma ebbe inizio la corsa per attingere il beneficio: dopo soli 35 secondi, però, il plafond stanziato di 1,62 miliardi di Euro era già stato esaurito. Le imprese escluse si sono, pertanto, viste costrette ad agire giudizialmente. Già dopo i primi gradi di giudizio, a tacita conferma della legittimità delle pretese di queste ultime, con Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 il Governo ha riconosciuto a tutte le imprese, escluse dal click day del 6 maggio 2009, la possibilità di fruire del credito d’imposta sui costi di ricerca e sviluppo pari in totale al 47,53% dei soli crediti (relativi alle annualità 2007-2008-2009) per attività avviate prima del 29 novembre 2008.

Per ottenere un pieno riscontro alle istanze delle imprese, però, si è dovuta attendere la prima udienza presso la Suprema Corte, la quale ha sospeso per il momento 70 procedimenti su un totale di più di 300 ricorsi omologhi pendenti avanti a sé, presentati dallo Studio Zunarelli insieme allo Studio legale tributario Del Federico e Associati, rinviando gli atti alla Corte Costituzionale per sospetto di incostituzionalità dell’art. 29 sopra citato per contrasto con l’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), sotto molteplici profili. I ricorsi avanti la Corte di Cassazione erano stati proposti avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale Abruzzo – Sez. di Pescara, che a partire dal 2011, ribaltando numerose sentenze di primo grado favorevoli ai ricorrenti emanate dalla CTP Pescara, aveva respinto i ricorsi avverso il diniego di nullaosta alla fruizione del credito emessi dalla Agenzia delle Entrate per esaurimento dei fondi. Nei primi due gradi di giudizio le decisioni avevano affrontato il merito della questione, disattendendo l’eccezione di incostituzionalità, pur se proposta sin dall’atto introduttivo. Il team che all’interno dello Studio Zunarelli ha curato la redazione e la predisposizione delle centinaia di impugnazioni avanti alla Suprema Corte è composto dal fondatore il  Prof. Avv. Stefano Zunarelli, l’ Avv. Andrea Giardini e l’ Avv. Vincenzo Cellamare.

A cura dell’Ufficio di Bologna – Avv. Andrea Giardini (051-2750020)

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