Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 20044/13 ha deciso una vertenza in cui una società di spedizioni citava in giudizio la ditta committente per il riconoscimento della responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale di quest’ultima a seguito della asserita violazione di una clausola di assegnazione prioritaria dei trasporti, dato che la mittente si era avvalsa di altri vettori con conseguente diminuzione dei viaggi commissionati all’attrice rispetto agli anni precedenti.

Nel caso di specie si verteva, appunto, sull’interpretazione di una clausola contrattuale che prevedeva il diritto dell’attrice di avere la priorità, rispetto alle altre imprese concorrenti, nell’affidamento di alcuni incarichi di spedizione da parte della committente.

In merito, il giudice in base al principio di gerarchia delle norme sulla interpretazione dei contratti, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Civ. n. 4815 del 1998, ha ricordato che le norme interpretative degli artt. 1362 – 1365 c.c. prevalgono su quelle integrative di cui agli att. 1366 – 1371 c.c. e che, quindi, il ricorso ai parametri extra-contrattuali si attiva ove la ricostruzione della volontà contrattuale non sia sufficiente sulla sola base delle espressioni letterali usate dalle parti, pur valutato il contratto nella sua interezza (nello stesso senso anche Cass. Civ. 12758/1993).

Dunque, già nella prima fase del procedimento ermeneutico delineato dall’orientamento della Suprema Corte, la fattispecie concreta appariva al Giudice investito della controversia risolvibile sulla base del dato letterale della clausola che si assumeva violata. Infatti, quest’ultima statuiva che “il committente si impegna ad avvalersi per le spedizioni indicate nell’allegato A prioritariamente dello spedizioniere”.

Integrando tale interpretazione alla luce del principio per cui la buona fede contrattuale è un criterio “funzionale ad escludere il ricorso a significati unilaterali o contrastanti con un criterio di affidamento dell’uomo medio” (cfr. Cassazione Civile 5239/2004, 6819/2001), e cioè volto alla tutela dell’affidamento ragionevole e incolpevole che ciascuna parte deve riporre nel significato dell’altrui dichiarazione, il giudice ha correttamente ritenuto che “il termine «prioritariamente» deve interpretarsi nel senso «deve avere la precedenza, deve essere anteposto» mentre il termine «esclusivamente» deve essere interpretato «in modo esclusivo; soltanto unicamente»” e che, pertanto, “la formulazione della clausola contrattuale (…) non consente di avanzare alcun dubbio in merito al fatto che la scelta del termine «prioritariamente» vada inteso come precedenza nelle instaurazioni delle trattative, senza assumere l’obbligo di esclusiva”.

In virtù di tali considerazioni, il giudice ha concluso che il termine “prioritariamente” utilizzato nella clausola contrattuale abbia indotto ragionevolmente la committente a ritenere che a fronte di spedizioni che superavano la metà delle proprie spedizioni totali verso i paesi indicati nell’allegato del contratto, l’obbligo di assegnazione prioritaria del trasporto, previsto negozialmente, fosse stato correttamente assolto.

Viceversa il giudice ha escluso che al termine “prioritariamente” potesse essere attribuito il significato di “esclusivamente”.

A cura dell’Ufficio di Bologna – Avv. Franco Fiorenza (051-2750020)

 [prrint_link]

Seguici sui social: