Una SRL in liquidazione aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, nel confermare la sentenza del Giudice Unico del Lavoro di Bologna del marzo 2007, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento in tronco del suo amministratore con condanna della datrice di lavoro alla corresponsione delle indennità per mancato preavviso, del TFR residuo e della indennità supplementare.

La Corte di Cassazione, con sentenza dell’11 marzo 2013, n. 5962, ha confermato la statuizione di II grado, laddove, ponendosi nel solco della nota sentenza della Suprema Corte del 30 marzo 2007, n.7880 – sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale n.204/1982 e 427/1989 , ha esteso l’ambito applicato dall’articolo 7 dello Statuto del Lavoratore (legge 300/ 1970) a tutte le categorie di dirigenti, così svuotando le disposizioni previste nell’articolo 10, della legge 604/1966 e, contestualmente, facendo coincidere il concetto di giustificatezza del licenziamento del dirigente con quello di giusta causa o giustificato motivo. Il Giudice del II grado si è, infatti, conformato all’orientamento espresso in tale ultima decisione e, di conseguenza, si è posto in contrasto con le Sezioni Unite – antecedenti rispetto alla sentenza citata del 2007, che si erano espresse nel senso della inapplicabilità dell’art. 7 St. Lav. al dirigente (Cfr. Cassazione n. 6041/1995 e 11325/2005), ad onta della circostanza che il licenziamento sottoposto al vaglio dei Giudici di merito fosse stato irrogato nel lontano 1999, allorquando era – per l’appunto – ritenuta legittima la inapplicabilità del citato art. 7 St. Lav.

Con il termine overruling (derivato da un istituto di common law) si intende la sopravvenienza di un orientamento giurisprudenziale nuovo che “si sostituisce” ad un precedente orientamento consolidato: una vera e propria “svolta inattesa” che può compromettere la posizione di una parte nello svolgimento di un processo. Affinché si configuri l’overruling, tuttavia, è necessario che la norma processuale sia oggetto di un mutamento esegetico imprevedibile di fronte ad un indirizzo di segno contrario consolidato nel tempo.

Per i giudici di legittimità in base ad un indirizzo interpretativo della giurisprudenza della Cassazione elaborato proprio in riferimento alla sentenza n. 7880/2007, affinché un orientamento del giudice nomofilattico non sia retroattivo, ovvero affinché si possa parlare di overruling devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti:

  1. che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo;
  2. che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso;
  3. che il suddetto overrruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.

La prima e la terza condizione non ricorrono nel caso di mutamento della giurisprudenza in ordine alle garanzie procedimentali di cui all’articolo 7, secondo e terzo comma, della legge 300/70, che non sono equiparabili a regole processuali: sono infatti finalizzate non all’esercizio di un diritto di azione o di difesa del datore di lavoro, ma alla possibilità di far valere all’interno del rapporto sostanziale una giusta causa o un giustificato motivo di recesso.

A cura dell’Ufficio di Roma, Dipartimento del Lavoro – Avv. Alessandra Giordano (0668210067)

 Print This Post Print This Post

Seguici sui social: