Sembra che il legislatore abbia abrogato le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale che pongono limiti alla capacità di assentire forme di insediamento commerciale non proporzionali impediscano l’avvio di nuove attività economiche (art. 1 del D.L. N. 1/2012).

In realtà, ancora una volta, la rivoluzione normativa è soltanto di facciata, l’uso dello strumento urbanistico per influire indebitamente sulla possibilità di avviamento di nuove iniziative commerciali è stato da sempre sanzionato dalla giustizia amministrativa almeno sotto il profilo dell’eccesso di potere per sviamento. In parole semplici, appartiene al nucleo duro di tutela della nostra tradizione amministrativa la repressione dell’esercizio del potere conferito alle amministrazioni pubbliche per il conseguimento di un risultato, in taluni casi forse egualmente degno di tutela ed oggetto di considerazione pubblicistica, all’autorità procedente non affidato, integrando, nei casi più gravi, una responsabilità amministrativa per l’adozione di atti in assenza di competenza (relativa o assoluta).

Non può ignorarsi, d’altro canto, che la liberalizzazione “acefala” delle attività economiche non possa comportare il piano superamento di tutti gli interessi pubblici tutelati dalla disciplina di pianificazione territoriale ed urbanistica anche in chiave di tutela ambientale.

Come sempre, il rischio concreto è il passaggio da una situazione rigida, caratterizzata da una regolazione pubblicistica penetrante, assoluta, inderogabile, ad un vuoto di disciplina potenzialmente lesivo per la congerie di interessi pubblici direttamente o indirettamente toccati dal fenomeno del “supermercato selvaggio”.

L’apertura di strutture commerciali mono e plurimarca di grandi dimensioni veicola, con sé, un modello sociale che non necessariamente costituisce una forma di progresso sociale.

Normalmente simili iniziative economiche sono salutate dalle amministrazioni comunali con favore, in virtù della ricaduta immediata in termini occupazionali specie nel campo dell’edilizia e del lavoro dipendente (cassieri, magazzinieri, autisti, operai etc.), con sguardo miope sulla stessa struttura “industriale” del tessuto commerciale, drammaticamente impoverito dalla riduzione a pochi “big” della distribuzione.

Tradizionalmente la formule “casa e bottega” che contraddistingue l’offerta commerciale minuta del piccolo distributore, di norma titolare dell’attività commerciale e non dipendente di una “catena distributiva”, garantisce una serie di esternalità positive per i pubblici interessi diffusi a partire dalla “socialità”.

L’operazione di apertura dei grandi centri, di gran lunga inevitabile per i mutamenti che hanno interessato e che continuano ad interessare vasti segmenti di mercato dei prodotti trattati (meglio allocati attraverso lo strumento della “grande distribuzione”), comporta un evidente e palmare prosciugamento di ricchezza “locale” a favore dei grandi competitors della distribuzione internazionale.

Se il piccolo commerciante è spesso anche produttore, rarissima nel recente passato e frutto di un fondamentale equivoco l’esplosione della figura del mero “venditore”, ne consegue che l’investimento sulla filiera potrà derivare soltanto dal venditoreproduttore che altri non è, per tornare attraverso un percorso circolare all’inizio, il piccolo commerciante.

É evidente, perciò, che gli atti amministrativi di pianificazione urbanistica (ex commerciale almeno nelle intenzioni) non costituiscono meri atto di indirizzo e di programmazione amministrativa, individuando, a ben vedere e puntualmente, un’opzione di politica “commerciale” non neutra ma incline alla diffusiva riallocazione dell’offerta commerciale a favore dei “grandi”.

La pubblica amministrazione ha soltanto l’obbligo di conformarsi al canone dell’imparzialità, che non implica l’indifferenza dell’autorità, chiamata al contrario a perseguire lo specifico interesse pubblico affidatole, ma impone unicamente di tener conto degli interessi pubblici e privati coinvolti, evitando compromissioni degli stessi, che non siano ragionevoli e proporzionate.

Affermare che non esista più la possibilità di una pianificazione commerciale all’interno degli strumenti particolari di adozione dei piani urbanistici generali risponde ad un’opzione ermeneutica non neutrale e non imparziale che pare non possa essere ragionevolmente condivisa.

A cura dell’Ufficio di Bologna – Avv. Antonio Salamone (051 2750020)

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CategoryDiritto civile

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