“Jobs Act” in pillole: Legge 16 maggio 2014, n. 78 di conversion con modificazioni del D.L. n. 34/2014

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 19 maggio, la Legge n. 78/2014 di conversione del decreto legge n. 34/2014 è in vigore da oggi 20 maggio 2014.
Le riforme immediatamente operative riguardano principalmente 4 istituti: 1.contratto a tempo determinato; 2. somministrazione a termine, 3.apprendistato; 4. DURC.
Oltre a questi istituti, la Legge di conversione prevede una riduzione contributiva al 35% per le imprese in materia di contratto di solidarietà. E viene riconfermato il rifinanziamento del fondo sociale per l’occupazione con 15 milioni per alimentare la decontribuzione.
Con un decreto interministeriale dovranno essere, poi, definiti i criteri per la concessione del beneficio.
1) Il contratto di lavoro a termine.
Fatto salvo l’obbligo di stipulare per iscritto il contratto, viene definitivamente meno quello di inserire la ragione dell’apposizione del termine. Il rapporto a termine non può avere una durata superiore a 36 mesi. Nel computo di tale periodo andranno compresi anche i periodi in missione per mansioni equivalenti nell’ambito di contratti di somministrazione.
Ciascun datore di lavoro non potrà eccedere il limite del 20% del numero rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Il limite del 20% non si applica ai contratti a termine stipulati tra istituti pubblici o privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di ricerca scientifica o tecnologica.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è, invece, sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Il superamento del limite comporta una sanzione amministrativa pari al 20% o al 50% della retribuzione per ciascun mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni) di durata del rapporto di lavoro, se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite sia, rispettivamente, non superiore o superiore a uno.
Nel prevedere una disciplina transitoria, la riforma stabilisce che, in sede di prima applicazione del limite percentuale in questione, conservano efficacia i limiti prescritti dai contratti collettivi, laddove diversi.
Se la contrattazione collettiva non prevede alcun limite, le aziende hanno l’obbligo di rientrare nel limite del 20% entro il 31 dicembre 2014, pena l’impossibilità di stipulare nuovi contratti di lavoro a termine fino a quando non si rientri nel predetto limite di legge.
La Legge di Conversione interviene anche sul sistema delle proroghe del contratto, ammesse fino ad un massimo di 5 nell’arco della durata massima del rapporto a termine fissata in 36 mesi e indipendentemente dal numero di rinnovi (al riguardo si precisa che la possibilità di stipulare un’ulteriore contratto a termine tra i medesimi soggetti mediante la procedura prescritta dall’art. 5, comma 4bis, del D.Lgs. n. 368/2001 non ha subìto modifiche).
La proroga non è più condizionata alla sussistenza di specifiche ragioni, fermo restando (si ritiene) che debba trattarsi della identità di mansioni convenute nel contratto da prorogare.
Resta immutato il sistema degli intervalli di tempo tra un contratto e l’altro stipulati con il medesimo lavoratore (10 giorni se il contratto in scadenza ha avuto una durata inferiore a 6 mesi, 20 giorni in caso di contratto di durata superiore a 6 mesi).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare per iscritto (nel contratto di assunzione) il lavoratore del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, qualora il prestatore abbia lavorato per almeno sei mesi a termine.
La Legge di conversione prevede che il periodo di congedo per maternità delle lavoratrici concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire tale diritto di precedenza.

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