Come spesso accade nel nostro Paese, nel silenzio della legge è la giurisprudenza ad esprimersi delineando i contorni delle nuove fattispecie giuridiche. È il caso, ad esempio, del servizio per Smartphone Uber, sul quale, al momento, il legislatore ha preferito non prendere posizione, omettendo di tipizzare il rapporto contrattuale che sorge fra il soggetto che usufruisce del servizio e la piattaforma digitale che lo fornisce.

Per chi non lo sapesse Uber propone differenti tipologie di servizi che mettono a disposizione del cliente un automezzo con autista, come ad esempio UberBlack, UberVan e UberPop.

In particolare, nel servizio UberPop il cliente, attraverso il proprio cellulare dotato di GPS, può rintracciare un autista nelle vicinanze iscritto al portale Uber, verificare il nome del guidatore e come sia stato valutato dagli altri passeggeri, vedere quanto l’autista impiegherà a raggiungerlo, la strada da percorrere e quindi conoscere in anticipo la tariffa che dovrà pagare per essere trasportato a destinazione. Il pagamento viene effettuato tramite carta di credito direttamente ai gestori del servizio Uber.

Premesso ciò, di recente, il Giudice di Pace di Genova è intervenuto – con sentenza n. 509 del 2/02/2015, depositata il 16/02/2015 – annullando la contravvenzione comminata ad un autista iscritto al portale Uber, multato dalla polizia municipale di Genova per aver presumibilmente esercitato l’attività di tassista in mancanza dell’apposita licenza, commettendo così l’infrazione prevista dall’art. 86, comma 2°, c.d.s.

La sentenza è dotta di particolare rilievo in quanto è tra le prime in Italia a definire il servizio offerto dal portale Uber, che, nel caso di specie, viene configurato non come servizio taxi ma come noleggio con conducente, disciplinato dagli artt. 3 e 13 L. 21/92.

Tuttavia il dispositivo non può essere letto come un’apertura della giurisprudenza italiana al servizio Uber, poiché lo stesso Giudice di Pace, nelle prime righe della sentenza fa presente che anche nel caso in cui si configuri il servizio di noleggio con conducente l’autista deve possedere l’apposita licenza comunale d’esercizio e il veicolo utilizzato deve essere registrato negli appositi elenchi della motorizzazione civile; in caso contrario si applica la sanzione prevista dall’art. 85, commi 4 e 4-bis, c.d.s.

Pare da ultimo opportuno osservare come anche le Corti territoriali europee – in merito alle accuse di violazione delle norme sulla concorrenza e delle norme sul trasporto passeggeri, avanzate a più riprese dagli operatori dei sevizi di trasporto pubblico – abbiano espresso un atteggiamento di chiusura nei confronti del servizio Uber. In Spagna, ad esempio, lo Juzgado de lo Mercantil di Madrid ha dichiarato illegittimo il servizio di UberPop per concorrenza sleale, ordinando la chiusura del sito Internet di Uber e il blocco della Applicazione, da parte di App Store, Google Play, Windows Store e tutti gli servizi che consentono il download e l’utilizzo del software citato. In Germania le Corti territoriali, seppure con provvedimenti provvisori, hanno anch’esse accertato la violazione da parte del servizio Uber del diritto alla concorrenza e il Landgericht di Berlino ha dichiarato l’illiceità di UberBlack in quanto la Personenbeförderungsgesetz (la legge tedesca sul trasporto dei passeggeri) stabilisce che l’auto noleggiata debba partire dalla sede del noleggiatore e non intercettare i passeggeri mentre è già in circolazione in strada. Anche il Landgericht di Francoforte esprimendosi sul servizio UberPop ha affermato che l’applicazione è contraria alla legge tedesca sul trasporto, poiché i guidatori non hanno i requisiti per condurre veicoli a motore per il trasporto passeggeri a scopo di lucro e perché il corrispettivo versato dai clienti non supera il costo del viaggio.

È logico pertanto aspettarsi anche in Italia che le Corti, ma soprattutto il Ministero, si esprimano per rappresentare il proprio indirizzo su tale servizio innovativo, vietandolo o legittimandolo all’interno del nostro ordinamento.

(A cura dell’Ufficio di Bologna – Dott. Federico Tassinari – 051 2750020)

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