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Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli di Zunarelli – Studio Legale Associato avverso alcune sentenze di TAR che avevano declinato la giurisdizione del Giudice Amministrativo in merito a ricorsi contro la revoca di contributi pubblici.

Il corretto riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice Amministrativo in questa materia è da anni oggetto di interpretazioni contrastanti in giurisprudenza e ha dato adito a numerosissime pronunce sia della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato, tese a chiarire quando si debba adire l’uno o l’altro Giudice in caso di ricorso avverso atti di revoca di contributi o agevolazioni pubbliche.

L’ultimo approdo della giurisprudenza, confermato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6/2014, è quella secondo cui “qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. Il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo (e quindi il gravame andrà proposto avanti il TAR, NdR) se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse”.

La distinzione appena evocata, in linea teorica assolutamente chiara, pone tuttavia alcuni problemi in sede di attuazione concreta, poiché implica, ai fini di una sua esatta applicazione, un’attenta considerazione da parte del Giudicante delle caratteristiche delle agevolazioni concesse e dei vizi specificamente contestati in sede di revoca rischiandosi, in difetto, di arrivare a conclusioni erronee.

E’ proprio quanto era avvenuto nel caso di specie, poiché la sentenza di primo grado aveva ritenuto che i vizi contestati in sede di revoca del contributo, concesso ai sensi dell’art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico (c. d. “e-commerce”), dovessero considerarsi quali addebiti di inadempimento in capo al beneficiario degli obblighi assunti a fronte dell’agevolazione.

In realtà, lo Studio ha messo in luce nell’appello, promosso ai sensi dell’art. 105 C.p.a., che le ragioni di revoca addotte dall’Amministrazione erano chiaramente legate ad asseriti vizi di illegittimità della procedura di concessione e quindi il giudizio era stato correttamente radicato avanti il TAR.

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha condiviso questa tesi, accogliendo gli appelli (l’ultima delle sentenze è stata depositata il 14 aprile 2015) e fornendo alcune precisazioni sull’operazione ermeneutica che deve svolgere il Giudice in merito ai vizi contestati in sede di revoca, nel caso in cui la procedura di agevolazione presenti caratteristiche di complessità: ciò al fine di stabilire correttamente a chi spetti la giurisdizione sul ricorso.

E’ stata dichiarata, dunque, la giurisdizione del Giudice Amministrativo e le parti sono state rimesse avanti il TAR per la prosecuzione del giudizio.

(A cura dell’Ufficio di Bologna – Avv. Andrea Giardini – 051 2750020)

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