La Corte di Appello di Bologna si pronuncia finalmente in modo espresso sulle peculiari modalità di trasporto attraverso il Porto Franco di Trieste.

Nella fattispecie in esame, la Polizia stradale aveva disposto il fermo di un complesso veicolare turco ritenendo che stesse effettuando un trasporto abusivo, dal momento che il trattore risultava già in Italia prima della data di rilascio dell’autorizzazione bilaterale di trasporto internazionale Italia – Turchia.

Il verbale veniva impugnato innanzi al Tribunale di Modena, chiedendone l’annullamento oltre che l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva del fermo. Il Giudice di primo grado, tuttavia, dichiarava inammissible l’opposizione, ritenendo addirittura che i verbali non potessero essere direttamente impugnati innanzi a se, dovendo invece l’impugnazione essere proposta al Prefetto.

Il giudice di seconde cure ha, tuttavia, dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Modena e ha, conseguentemente, annullato i verbali di accertamento oggetto di opposizione, sia per ragioni di carattere procedurale sia per la validità delle difese spese nel merito. Con riferimento al profilo processuale, è stata dichiarata la nullità insanabile della sentenza di primo grado per non essere stata decisa la causa dando lettura del dispositivo in udienza. La pronuncia in commento ha inoltre dichiarato ammissibile l’impugnazione innanzi al Tribunale del verbale di contestazione di trasporto abusivo, facendo proprio un orientamento già espresso dalla Corte.

Per quanto concerne il merito la Corte bolognese ha sancito in modo espresso la legittimità del trasporto multimodale tra Italia e Turchia, che trae la propria legittimazione dai protocolli bilaterali del 1995 e del 2000. Tratto distintivo consiste nel fatto che per ciascuna spedizione solo il semirimorchio viene trasportato via mare, mentre le tratte terrestri vengono compiute grazie al traino effettuato da trattori che rimangono sulla sponda italiana o turca per essere impiegati in altri successivi viaggi. Nel caso di specie, pertanto, la Corte ha dichiarato irrilevante la circostanza che il trattore fosse su territorio italiano in data precedente rispetto a quella del rilascio dell’autorizzazione bilaterale, perché, come dimostrato, in quel lasso temporale il mezzo componeva un diverso complesso veicolare.

La pronuncia in commento assume particolare rilevanza se si considera che dal 2006 la Polizia stradale di tutto il nord Italia ha elevato numerosissimi verbali di contestazione di trasporto abusivo, ritenendo illegittimo che il trattore turco permanesse in territorio italiano e trainasse, alternativamente, i semirimorchi che sbarcavano nel porto di Trieste.

E’ auspicabile che la pronuncia in commento ponga fine a un’illegittima intepretazione della normativa che per troppo tempo ha causato ingenti danni economici ai vettori turchi.

(A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Federica Fantuzzi – 040 7600281)

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