Trovatosi a dirimere una controversia tra consumatori e banche, il 28 gennaio scorso il Tribunale di Verona ha sollevato – in merito al possibile concorso tra procedimento di mediazione obbligatoria e la Alternative Dispute Resolution per i consumatori – una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell’Unione Europea, rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia Europea.
Nel nostro ordinamento esistono vari procedimenti di composizione extragiudiziale della controversia. In particolar modo, il d.lgs. 28/2010 prevede il procedimento di mediazione obbligatoria per i casi attinenti a condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Esiste però anche la procedura volontaria di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione europea, nell’ambito delle quali l’organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole, prevista e disciplinata dall’art. 141, comma 4 del Codice del consumo così come modificato a seguito del recepimento in Italia della Direttiva n. 2013/11.
Poiché, nel caso di specie, la controversia presentata al Tribunale di Verona vedeva contrapposti due consumatori ed un istituto di credito, il Giudicante rilevava che da un lato la lite era soggetta a procedimento di mediazione obbligatorio (trattandosi di materia bancaria), per cui egli avrebbe dovuto assegnare alle parti il termine per presentare l’istanza di mediazione ex art. 5, commi 1 bis e 4, d.lgs. 28/2010, e dall’altro che il processo de quo presentava altresì le caratteristiche oggettive e soggettive tali da poter rientrare nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 130/2015 in tema di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.
Ciò posto, la questione oggetto di rinvio pregiudiziale riguardava dunque il possibile concorso tra l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 (mediazione obbligatoria) e l’art. 141, comma 4, Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), novellato dal d.lgs. 130/2015 (ADR volontaria per i consumatori).
Il Tribunale di Verona ha infatti chiesto alla CGE di chiarire i rapporti tra i due procedimenti stragiudiziali, e se in particolare il singolo Stato membro potrebbe prevedere la mediazione obbligatoria per le sole materie che sono escluse dall’ambito di applicazione della ADR consumatori.
Non solo. Il Giudice a quo ha domandato inoltre al Giudice comunitario come si coniugano la facoltatività e l’assenza dell’obbligo di assistenza legale previste nell’ambito della procedura ADR con la obbligatorietà (il suo svolgimento costituisce infatti condizione di procedibilità del processo) e la necessaria presenza dell’assistenza di un legale della mediazione.
Ora spetta dunque alla Corte di Giustizia Europea dirimere tali dubbi interpretativi, mentre, in attesa della sua definitiva statuizione, la giustizia di merito dovrà temporaneamente sospendere tutti i giudizi la cui soluzione dipende da questa decisione.