L’ampio ricorso al sistema delle garanzie a tutela dei crediti originati dall’attività di impresa si accompagna al sempre più dilagante fenomeno dell’abusivismo per il rilascio di fideiussioni da parte di soggetti non abilitati.

Spesso nella negoziazione di contratti con nuovi partner si acquisiscono fideiussioni apparentemente idonee ma che, a ben vedere, sono rilasciate da soggetti non autorizzati a svolgere attività finanziaria per lo specifico settore di riferimento o, nel peggiore dei casi, per mancata abilitazione a rivolgersi al pubblico, essendo destinati solo ai singoli associati.

Tale rischio è divenuto ancora più significativo con la modifica apportata al testo unico bancario (TUB) dal D.Lgs. 13.8.2010 n. 141 che ha istituito un nuovo unico Albo, in cui sono confluiti gli iscritti nell’elenco generale e gli iscritti nell’ elenco speciale, rispettivamente degli artt. 106 e 107 del testo originario.

Infatti, fino a poco tempo fa esistevano due elenchi; l’elenco previsto dall’art. 107 vecchio TUB  ricomprendeva  gli intermediari finanziari abilitati ad emettere garanzie fideiussorie  nei confronti del pubblico (quale alternativa alle fideiussioni bancarie e assicurative) e comprensivo pure dei cd. “confidi 107”; l’elenco di cui al previgente art. 106 TUB annoverava , invece, finanziarie operanti in un ambito più circoscritto e comprendeva la sezione speciale dei cd. “confidi minori”, consorzi di garanzia collettiva non abilitati a rilasciare garanzie verso il pubblico, ma solo alle proprie imprese associate.

Il nuovo panorama soggettivo degli intermediari oggi abilitati, esistente dopo l’abrogazione degli artt. 106 e 107 del vecchio TUB, è quindi racchiuso in unico Albo alla cui iscrizione sono stati chiamati a procedere tutti i soggetti che operavano nel settore finanziario fino alla riforma di settore.  Ne consegue che, terminato il periodo transitorio previsto sino al 12.5.2016, solo i soggetti iscritti al nuovo Albo potranno rilasciare garanzie nei confronti del pubblico.

In tale contesto occorre verificare quali siano i soggetti che abbiano oggi concluso la procedura di iscrizione al nuovo albo unico del vigente TUB.

L’acquisizione di fideiussioni da parte di soggetti terzi deve quindi essere accompagnata sempre da una accurata attività di ispezione presso la Banca D’Italia che svolge servizi di vigilanza e che elabora elenchi di soggetti privi di autorizzazione al rilascio di garanzie verso il pubblico, in relazione alle segnalazioni pervenute ai competenti uffici di controllo o comunque alle informazioni generalmente assunte.

Ciò esposto in merito al necessario controllo formale inerente l’abilitazione dei garanti ad esercitare l’attività finanziaria fideiussoria, non va comunque dimenticato il controllo – altrettanto importante – da farsi sul profilo più prettamente sostanziale, sulle clausole del testo contrattuale di garanzia, inerente condizioni e tempistiche di escutibilità.

In conclusione, la tutela legale nelle trattative commerciali non deve fermarsi al contratto principale, ma deve estendersi alla disamina (formale e sostanziale) della garanzia del credito, ove prevista tra le parti. Oggi, ancora più che nel passato.

A cura dell’Avv. Stefano Campogrande (stefano.campogrande@studiozunarelli.com)

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