Recentemente la Corte di Cassazione (Cass. Civ., 4 maggio 2016, n. 8916) ha emesso una interessante sentenza  in materia di esercizio di servizio pubblico non di linea in assenza della prescritta autorizzazione nel Comune di Venezia.

Nel caso di specie, una società ha proposto opposizione contro una ordinanza ingiunzione con cui il Comune di Venezia le aveva intimato il pagamento di una sanzione, disponendo altresì la confisca di una imbarcazione da trasporto passeggeri per violazione degli artt. 5 e 43 della L.R. Veneto n. 63/1993 (trasporto pubblico non di linea di 46 passeggeri senza autorizzazione).

Respinta l’opposizione dal Tribunale di Venezia, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del predetto Tribunale. Successivamente è stato proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia.

Orbene, la Corte di Cassazione ha precisato che «[…] è assolutamente pacifico che l’illecito amministrativo riguarda la violazione della L.R. n. 63 del 1993, art. 5, comma 5 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia) a norma del quale il trasporto in servizio pubblico non di linea con conducente e natante a motore “può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune”. La società ricorrente ritiene che una tale violazione potesse essere contestata solo dal Magistrato delle Acque e non dal Comune di Venezia perché l’imbarcazione venne sorpresa, non in un canale di navigazione interna, ma in un “canale lagunare demaniale marittimo” assoggettato alla giurisdizione del Magistrato delle Acque. […] Ebbene, la premessa da cui parte la società ricorrente è corretta, perché non vi è dubbio […] che la navigazione all’interno del canale è regolata dall’ordinanza n. 93/2007 del Presidente del Magistrato delle Acque (ufficio peraltro soppresso con D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 18, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114)».

Nel contempo, la Corte ha osservato che «Non è invece condivisibile la conclusione a cui perviene la ricorrente (potestà esclusiva del Magistrato delle Acque in materia di sanzioni amministrative per violazioni accertate all’interno di canali rientranti della sua giurisdizione). La predetta ordinanza 93/2007 si limita infatti alla regolamentazione della sicurezza della navigazione all’interno dei suddetti canali, con particolare riferimento alla velocità delle imbarcazioni, agli ormeggi e al transito nelle zone di bassi fondali mentre sulla materia delle autorizzazioni all’esercizio del trasporto pubblico non di linea l’ordinanza nulla prevede (nè poteva prevedere, trattandosi di materia delegata dalla Regione al Comune a norma della L.R. n. 63 del 1993, art. 2)».

Di talché, «[…] l’esercizio del trasporto non di linea resta regolamentato dal Comune di Venezia, competente per legge (legge regionale n. 63/1993) al rilascio delle necessarie autorizzazioni. Peraltro, come pure sottolineato dalla Corte d’Appello, l’art. 6 del Regolamento per il Coordinamento della Navigazione Locale nella (OMISSIS) stabilisce che “I servizi di trasporto pubblico, di linea e non di linea, di persone o di cose, effettuati esclusivamente all’interno della (OMISSIS) e lungo le vie d’acqua interne ad essa afferenti, inclusi i canali marittimi e portuali, sono soggetti a concessione, licenza o autorizzazione e sono regolati dalle norme regionali del trasporto pubblico locale e da quelle relative alla navigazione interna”. In tale ampia previsione rientrano anche i canali navigabili della (OMISSIS) di competenza del Magistrato delle Acque (v. art. 4 reg. cit. ove è contenuta la definizione e classificazione delle acque e dei canali navigabili). Di conseguenza, l’applicazione delle sanzioni amministrative per le relative violazioni commesse nelle aree comunque incluse nel territorio comunale […] spetta al Comune di Venezia. La L.R. 28 gennaio 1977, n. 10 (Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) all’art. 1, stabilisce infatti che “a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale, trasferite o delegate, ivi comprese quelle previste dalla Legge Statale 28 luglio 1971, n. 558, sono delegate o subdelegate, salvo il disposto del comma successivo, ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni”».

Conclusivamente, dunque, la Corte di Cassazione ha disposto che «[…] del tutto legittimamente il Comune di Venezia ha emesso l’ordinanza ingiunzione contro la società ricorrente per l’esercizio di servizio pubblico non di linea in assenza della prescritta autorizzazione […]».

 

 

A cura dell’avv. Andrea.Giardiniandrea.giardini@studiozunarelli.com

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