Il Tribunale di Palermo, con sentenza del primo dicembre 2015, si è pronunciato sulla inopponibilità al mandante dello spedizioniere della clausola di proroga della giurisdizione contenuta nella polizza di carico qualora questi agisca nei confronti del vettore in qualità di cessionario dei diritti di credito dello spedizioniere, confermando la precedente giurisprudenza prevalente (in particolare Cass., 21 gennaio 2005, n. 1312; Trib., Bolzano, 7 gennaio 2009). Il caso concerneva l’azione giudiziale di risarcimento del danno proposta nei confronti del vettore da un produttore, che aveva incaricato uno spedizioniere di concludere un contratto di trasporto per il trasferimento al compratore di una partita di sementi, che era però risultata danneggiata all’arrivo a causa dell’eccessiva durata del viaggio. Il vettore eccepiva in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del Tribunale di Palermo in forza di una clausola di proroga della giurisdizione contenuta nella polizza di carico, che devolveva ogni controversia all’Alta Corte di Londra, con applicazione della legge inglese anche nei confronti del caricatore.

La decisione in commento coinvolge, quindi, due diversi rapporti contrattuali: il contratto di spedizione e quello di trasporto. Le questioni principali concernono l’individuazione delle parti nei cui confronti è efficace una clausola di proroga della giurisdizione contenuta nella polizza di carico, l’identificazione del caricatore e gli effetti della cessione dei diritti di credito nei confronti del vettore da parte dello spedizioniere al proprio mandante.

Come noto, secondo la giurisprudenza italiana, la clausola di proroga inserita o richiamata in una polizza di carico, che ai sensi dell’art. III.3 delle Regole dell’Aja-Visby, e per prassi, non è sottoscritta anche dal caricatore, è validamente efficace nei confronti di quest’ultimo qualora si possa ritenere che, ai sensi delle rilevanti norme di diritto internazionale privato, egli l’abbia accettata. Secondo l’orientamento prevalente, tale requisito è integrato nel caso in cui il caricatore o il terzo prenditore abbiano firmato la polizza per girata, con ciò accettandone le condizioni. Una corrente minoritaria ha ritenuto a tal fine rilevante anche la produzione in giudizio della polizza di carico con l’intento dichiarato di valersi del documento a fondamento delle proprie domande.

La giurisprudenza ora ricordata si riferisce però al caricatore ed al terzo prenditore della polizza di carico. Diverso è il caso del mandante dello spedizioniere.

Il Tribunale di Palermo, nella sentenza in oggetto, ha escluso che l’indicazione del mandante nella polizza di carico alla voce ‘shipper’ sia di per sé sola idonea a trasformare il contratto concluso con lo spedizioniere in un mandato con rappresentanza ed a far assumere al mandante il ruolo di caricatore.

Conseguentemente, in virtù dell’art. 1705, primo comma, c.c., nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato concluso dallo spedizioniere (che quindi riveste il ruolo di caricatore), il suo mandante rimane estraneo al contratto di trasporto. Qualora il mandante agisca quale cessionario dei diritti di credito dello spedizioniere nei confronti del vettore, non essendo succeduto nell’intero negozio giuridico, non gli sarà opponibile la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nella polizza di carico.

(A cura di Avv. Andrea Giardini, andrea.giardini@studiozunarelli.com)

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