Il Tribunale Penale di Trieste ha accolto la richiesta di sospensione del procedimento con contestuale messa alla prova di un giovane, imputato del reato, previsto e punito dall’art. 186, co. 2, lett. b), del Codice della Strada, di guida in stato di ebbrezza. Nella fattispecie concreta, l’imputato era rimasto coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale era risultato positivo all’alcol test effettuato dagli Agenti intervenuti sul posto dell’incidente. Tale circostanza impediva all’imputato di chiedere che la pena inflitta fosse convertita nei lavori di pubblica utilità previsti dall’art. 186, co. 9, C.d.S., esclusi proprio nei casi in cui si verifica un incidente stradale. Per tale motivo, si è stabilito di ricorrere alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Quest’ultimo è un istituto che per taluni profili è simile ai lavori di pubblica utilità previsti dal Codice della Strada: ed infatti l’esito positivo della messa a prova, così come l’esito positivo dei lavori di pubblica utilità, comporta l’estinzione del reato. Tuttavia, al contrario dei lavori di pubblica utilità, la messa alla prova richiede che l’imputato (o l’indagato, laddove la richiesta venga formulata in fase di indagini) si attenga a una serie di prescrizioni, volte anche al risarcimento dei danni causati alle persone offese, stabilite in un programma predisposto dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterno.

La pronuncia del Tribunale di Trieste è significativa in quanto conferma l’applicabilità dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova anche ai casi di guida in stato di ebbrezza, ove siano preclusi i lavori di pubblica utilità previsti dal Codice della Strada.

(A cura degli Avv.ti Federica Fantuzzi e Andrea Pirasfederica.fantuzzi@studiozunarelli.com andrea.piras@studiozunarelli.com)

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CategoryDiritto penale

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