Con una recente sentenza di un Giudice udinese è stato ribadito che il vettore non è obbligato alla restituzione dei bancali, in assenza di specifico accordo sul punto, come stabilito dall’art. 11 D.lgs. 286/2005, che prevede che il vettore non è responsabile per la restituzione delle unità di movimentazione.

Nella fattispecie concreta un vettore aveva agito in via monitoria al fine di vedersi riconosciuti i corrispettivi per l’esecuzione dei trasporti. Il mandante si era opposto al decreto ingiuntivo eccependo la compensazione del credito del vettore con quello derivante dalla mancata restituzione dei bancali.

Il Giudice adito ha dichiarato illegittima la pretesa compensazione fra i due crediti, applicando il citato l’art. 11 D.lgs. 286/2005, confermando il decreto ingiuntivo e respingendo integralmente le avversarie pretese.  Ciò anche alla luce del fatto che l’opponente, nel corso del giudizio, non ha neppure dimostrato di aver incaricato il vettore della riconsegna dei bancali, né il loro numero esatto, né tantomeno che vi fosse un accordo sul valore da attribuire agli stessi. Le condizioni contrattuali, invero, prevedano che la restituzione delle unità di movimentazione dovesse essere espressamente richiesta sul documento di trasporto della merce o sulla lettera d’incarico della spedizione.

La pronuncia in esame conferma un orientamento già espresso da altra giurisprudenza che si sta progressivamente consolidando.

(A cura dell’ Avv. Federica Fantuzzifederica.fantuzzi@studiozunarelli.com)

 

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