Dal 1° gennaio 2018 nel fallimento (e, più in generale, nelle procedure concorsuali) i crediti Iva dei professionisti e prestatori d’opera, e i loro contributi previdenziali, sono sempre privilegiati.

Con l’inizio del nuovo anno, infatti, è entrata in vigore la nuova formulazione dell’art. 2751 bis, n.2), codice civile, introdotta con il comma 474 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), il quale, adesso, prevede che: “Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: … 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto”.

Il suddetto intervento legislativo segna un’importante novità per tutti i professionisti che ora potranno insinuare in via privilegiata i loro crediti senza vedere degradato al rango di chirografo il  credito Iva e il contributo integrativo applicato sull’imponibile, dovuto agli iscritti alle casse di previdenza.

Con la modifica dell’art. 2751 bis del codice civile, pertanto, a partire dal primo gennaio 2018 i curatori fallimentari dovranno riconoscere il privilegio professionale oltre che sui compensi anche ai suoi accessori.

Resta da chiarire se l’ampliamento del privilegio operi retroattivamente.

A tal proposito la disposizione introdotta con la legge di Bilancio nulla prevede; tuttavia, l’efficacia di giudicato endofallimentare che assume il decreto di ammissione al passivo emesso dal giudice delegato sembra escludere la possibilità che il professionista possa eccepire la sopravvenienza del privilegio nei confronti della procedura fallimentare in cui è stato già emesso il decreto di ammissione.

Diversa, invece, è l’ipotesi del concordato preventivo, poiché, in tale procedura, non esiste una fase di accertamento giudiziale del passivo e il creditore ha sempre la facoltà di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto sottoposto alla procedura. Tuttavia, in tale contesto resta il problema di comprendere come si comporteranno gli organi della procedura, in quanto, in alcuni casi, il nuovo privilegio potrebbe alterare in maniera rilevante le condizioni di esecuzione del concordato preventivo e minarne addirittura la fattibilità.

(a cura dell’ufficio di Bologna – Avv. Federico Tassinari – Tel: 051 2750020)

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