L’assenza forzosa di un dipendente a seguito di un infortunio causato da terzi comporta in capo al datore di lavoro un vero e proprio danno economico che, per sua natura, potrà essere risarcito dal danneggiante.

La Giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito ha, nel corso degli anni, progressivamente riconosciuto il diritto all’azione di rivalsa del datore di lavoro nei confronti di chi abbia provocato un danno al proprio dipendente.

In principio, con la sentenza del 12 novembre 1988 n. 6132, la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che: “il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell’ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell’infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (salva restando la risarcibilità dell’ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente)”.

In forza di tale pronuncia, e successivamente alla stessa, la Giurisprudenza si è consolidata nel ritenere possibile da parte del datore di lavoro del dipendente infortunato l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del danneggiante, ritenuto responsabile del sinistro, unitamente a quest’ultimo (vedi tra le altre Cass Civ sez. III 21-10-1991 n° 11099 e n° 11100, Cass civil sez III 4-11-2002 n° 15399, Cass. Civ. sez. Lav. 15-09-2003 n° 13549, Tribunale Bari, sez. III, 22/01/2008, Cass. civ. del 9.02.2010, n° 2844 ove si legge “Nel caso del datore di lavoro, infatti, palesemente non ricorre in capo al medesimo un obbligo risarcitorio nei confronti del lavoratore ed il suo credito nei confronti dell’autore dell’illecito – benché non riconducibile alla surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c. – trova non di meno la sua genesi nello stesso fatto che ha impedito al lavoratore di prestare la propria attività lavorativa e che ha dunque leso la posizione creditoria del datore di lavoro, tenuto a pagare il lavoratore ma pregiudicato nella possibilità di ricevere la prestazione corrispettiva”).

Il datore di lavoro, tuttavia, potrà richiedere unicamente il risarcimento dei danni immediati e diretti con specifico riferimento agli eventuali oneri contributivi e retributivi che il datore sarà tenuto comunque a versare. In assenza di prestazione lavorativa, quindi, potrà esigere dalla Compagnia assicuratrice la quota di retribuzione differita maturata nel periodo di assenza (la Tredicesima, la Quattordicesima, la Gratifica Natalizia, il Premio di Produzione,  il TFR etc.) nonché le ferie non godute e comunque maturate in tale periodo.

Oltre ciò, il datore di lavoro danneggiato potrebbe provare a richiedere la restituzione degli ulteriori costi e spese che lo stesso si è visto costretto a sopportare per la scelta e ricerca del nuovo lavoratore (come ad es. Head Hunter, società di collocamento, ecc.), salvo ovviamente la necessaria, opportuna e precisa dimostrazione degli importi sostenuti per tali ragioni.

 

A cura del Dipartimento di Diritto del Lavoro – Avv. Marcello Giordanimarcello.giordani@studiozunarelli.com

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