Con ordinanza n. 37, depositata il 23 febbraio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis Decreto Legge n. 103 del 6 luglio 2010, convertito in legge n. 127 del 4 agosto 2010, nella parte in cui inserisce l’art. 7 ter nel Decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005.

Come accennato in precedenza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 ter era stata sollevata dal Tribunale di Grosseto con ordinanza dello scorso 3 giugno 2016, per sospetta violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione.

La questione era stata così rimessa alla Corte Costituzionale e lo scorso 6 febbraio si è tenuta l’udienza di discussione.

Con l’Ordinanza in oggetto, la cui valenza ed importanza sono del tutto evidenti per il settore dell’autotrasporto in conto terzi, la Corte Costituzionale ha “salvato” l’azione diretta del subvettore, che per il momento resta valida ed efficace nel nostro ordinamento.

Per leggere la sentenza: https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

A cura del Dott. Federico Tassinarifederico.tassinari@studiozunarelli.com

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