Ancora una volta il Garante Privacy conferma il proprio veto all’invio di comunicazioni a scopo promozionale senza che sia stato preventivamente ottenuto il consenso informato degli utenti cui sono trasmesse.

Con provvedimento n. 52 del 1° febbraio 2018 l’Autorità suddetta si trova infatti nuovamente ad intimare ad una società italiana di cessare l’invio massivo di e-mail commerciali agli indirizzi pec di avvocati, notai e commercialisti reperiti online grazie alla semplice consultazione degli elenchi pubblici di cui al sito internet INI-PEC.

La società in questione, in particolare, di fronte alle contestazioni sollevate circa l’omessa informativa e raccolta del consenso previste dalla normativa di settore, si è difesa evidenziando la possibilità per l’utenza contattata di cancellarsi dalla mailing list utilizzando il link incluso nelle comunicazioni promozionali inviate.

A nulla vale tuttavia tale escamotage secondo l’opinione del Garante che ribadisce il meccanismo di opt-in previsto dall’art. 130 del Codice Privacy, ai sensi del quale il consenso informato deve necessariamente essere ottenuto prima dell’invio di comunicazioni a scopo promozionale sia ad imprese sia a persone fisiche. Ciò tanto più in considerazione del divieto posto dalle Linee Guida datate 2013 dell’Autorità in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, nell’ambito delle quali è altresì espressamente vietato l’uso degli indirizzi pec contenuti nell’indice nazionale per finalità commerciali senza il preventivo consenso degli interessati.

In effetti, la storia del meccanismo di opt-in è oramai vecchia sebbene tuttora ampiamente ignorata, più o meno consapevolmente, da imprese e professionisti che desiderano sollecitare il mercato in modo aggressivo con l’offerta dei propri beni e dei propri servizi.

Resta da vedere, a fronte dell’attesissima ed imminente emissione dei decreti legislativi che modificheranno il Codice Privacy in attuazione del Regolamento europeo n. 679/2016, come si evolveranno a livello nazionale le previsioni normative sul tema recentemente confermate dal Garante. Non si può infatti escludere che, con un Regolamento europeo applicabile esclusivamente ai dati relativi alle persone fisiche, si apra uno spiraglio quantomeno per la comunicazione promozionale da indirizzarsi alle imprese.

(A cura dell’Avv. Valentina Saviottivalentina.saviotti@studiozunarelli.com)

 

 

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