Recentemente il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un vademecum su come adottare le opportune accortezze durante le vacanze con riguardo alla tutela dei propri, ma anche e soprattutto degli altrui, dati personali.

Nella guida in commento, liberamente consultabile al sito ufficiale dell’Autorità, sono affrontate numerose tematiche riguardanti, tra l’altro, l’impiego di social network e di dispositivi comandati a distanza, usati generalmente per effettuare riprese audio e video (c.d. droni).

Con riguardo ai social, sulla base delle indicazioni del Garante e della oramai copiosa giurisprudenza di merito in materia, particolare attenzione deve essere portata nella pubblicazione di immagini che possano ritrarre minori.

È infatti noto che il consenso alla pubblicazione delle immagini relative ai minori deve essere espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Il principio è peraltro evincibile anche dall’art. 8 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), ove è specificato che “per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale”.

Anche con riguardo alla pubblicazione di immagini ritraenti soggetti maggiorenni è necessario adottare le opportune cautele essendo necessario il consenso della persona ritratta nella foto. In mancanza di predetto consenso, colui che pubblica l’immagine può esporsi a richieste risarcitorie e sanzioni pecuniarie integrando una violazione delle disposizioni normative previste nel nostro ordinamento a tutela del diritto all’immagine e dei dati personali.

Analoghe accortezze andranno impiegate con riguardo all’impiego dei droni a scopo ricreativo, anche per la diffusione di riprese realizzate con il drone è infatti necessario il consenso dei soggetti ripresi, fatti salvi particolari usi connessi alla libera manifestazione del pensiero, come quelli a fini giornalistici. Qualora risulti eccessivamente difficile raccogliere il consenso degli interessati, sarà possibile diffondere le immagini unicamente qualora i soggetti ripresi non risultino riconoscibili.

Si dovrà inoltre evitare la diffusione di immagini contenenti dati idonei ad identificare un soggetto, come, ad esempio le targhe delle macchine o gli indirizzi delle abitazioni.

Alla luce dei numerosi provvedimenti delle autorità nazionali ed europee sul tema, emerge dunque chiaramente come l’impiego di nuove tecnologie e dei social network, anche se a scopi ricreativi, necessiti dell’adozione di tutta una serie di cautele al fine di non incorrere in violazioni della normativa applicabile.

La tutela dei dati personali e della riservatezza delle persone, anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo, è oramai un tema di forte attualità ed interesse che sta registrando notevole attenzione nelle aule di numerosi tribunali nazionali.

(a cura dell’Avv. Marta Tonionimarta.tonioni@studiozunarelli.com)

Seguici sui social: