Ancora una volta il Garante privacy interviene sulle strategie di marketing definite, dalla stessa Autorità, “acchiappa consensi”.

Secondo quanto ribadito nell’ambito del Provvedimento n. 130 del 12 giugno 2019, non sarebbe in particolare possibile subordinare la fruizione di un servizio alla previa prestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati per fini promozionali.

Nel caso di specie, infatti, una nota società produttrice di pannolini avrebbe assoggettato la partecipazione ad un programma di raccolta punti, alla previa prestazione del consenso per la ricezione della newsletter promozionale della società, in questo modo “piegando” l’uso dei dati personali ad una finalità diversa da quella che ne avrebbe supportato la raccolta.

Dietro segnalazione di un utente, il Garante ha effettuato accertamenti attraverso il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza ed ha verificato che effettivamente la partecipazione alla raccolta punti richiedeva la registrazione dell’utente al sito internet della società e, contestualmente, la prestazione necessaria del consenso al trattamento dei dati per l’invio della newsletter promozionale, in violazione dei principi di liceità, trasparenza e correttezza nel trattamento previsti dal Regolamento UE n. 679/2016.

Alla società interessata dal procedimento è stata comminata una sanzione amministrativa ai sensi del previgente Codice privacy ed ingiunto di acquisire il consenso degli utenti del sito attraverso modalità conformi alla legge applicabile.

(a cura dell’Avv. Valentina Saviottivalentina.saviotti@studiozunarelli.com)

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