In materia di appalti, vige il principio della responsabilità solidale del committente in relazione al versamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali riferibili ai lavoratori impiegati dall’appaltatore.

In base all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, tale regime di responsabilità solidale viene delimitato entro i due anni dalla cessazione dell’appalto.

Nonostante tale espressa previsione normativa, una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav., 04/07/2019, n. 18004) ha sancito l’inapplicabilità del suddetto termine di decadenza biennale alle azioni poste in essere dall’Inps ai fini del recupero di contributi previdenziali.

Secondo la Corte, infatti, rispetto a tali azioni dovrebbe ritenersi applicabile la disciplina generale dell’obbligazione contributiva, che non prevede alcun termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di accertamento dell’obbligo contributivo.

Conseguentemente, tali azioni risulterebbero soggette al solo termine prescrizionale di (almeno) cinque anni; viceversa, le azioni poste in essere dai lavoratori ai fini del recupero delle retribuzioni rimarrebbero soggette al suddetto termine di decadenza biennale.

Pertanto, appare evidente come l’interpretazione del quadro normativo fornita dalla Suprema Corte possa determinare rilevanti conseguenze, che gli operatori coinvolti sono chiamati a valutare con attenzione.

 

A cura dell’Avv. Stefano Campogrande (stefano.campogrande@studiozunarelli.com)

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