Il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria ha profondamente modificato le abitudini dei consumatori che sono ora sempre più propensi ad acquistare online ogni genere di prodotti e servizi, da quelli del settore alimentare sino a quelli necessari per la cura della persona. La digitalizzazione dell’attività di vendita non deve tuttavia prescindere da un’attenta valutazione dei profili giuridici e contrattuali peculiari di ogni settore.

 

L’emergenza coronavirus ha accelerato i processi di digitalizzazione delle imprese e la tendenza dei consumatori ad effettuare i propri acquisti comodamente da casa o dall’ufficio.

Non è di certo una novità il costante incremento del ricorso all’e-commerce per l’acquisto di beni e servizi, tuttavia solo nell’ultimo periodo le imprese e i consumatori hanno colto appieno le potenzialità degli strumenti informatici al fine di soddisfare anche la richiesta di beni di prima necessità, quali ad esempio, quelli del settore agroalimentare e del c.d. food delivery.

 

A prescindere dalle questioni tecniche relative alla creazione di un sito di e-commerce e alla riorganizzazione dei processi aziendali, la vendita a distanza è regolata da specifiche normative che disciplinano i necessari adempimenti a carico delle imprese. Per di più, particolari regole inderogabili sono dettate anche a tutela dei consumatori, rendendosi dunque fondamentale la stesura di un contratto di vendita dei beni o dei servizi in linea con tali disposizioni, onde evitare gravi conseguenze giuridiche ed economiche.

 

A ciò si aggiungono anche i risvolti in tema di privacy. Numerosi sono, infatti, gli incombenti cui l’impresa deve far fronte, al fine di essere pienamente conforme alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016. Tra questi vi è, ad esempio, l’attività di raccolta dei dati degli utenti per la gestione degli ordini o quella effettuata attraverso i cookies del sito web aziendale – ai fini di profilazione e marketing – che costituisce, a norma del citato Regolamento, un trattamento di dati personali sottoposto alla relativa disciplina e di cui deve essere data specifica informativa all’utente.

 

Inoltre, secondo le più recenti ricerche di settore, nel corso dei prossimi mesi e anni il problema principale delle imprese che si affacceranno al mondo digitale, non sarà tanto quello di riuscire a ritagliarsi una propria fetta di mercato, quanto piuttosto la capacità delle stesse di mantenere elevata la capacità operativa e logistica anche nei momenti di picco degli ordini.

Come è noto infatti, negli ultimi mesi si è assistito a importanti ritardi nelle consegne e nella gestione degli ordini. Al fine di evitare che in un futuro possano ripetersi tali inconvenienti e mantenere la propria capacità competitiva, risulta opportuno che le imprese operanti nell’e-commerce stipulino, sin da subito, contratti di logistica completi e che prevedano al loro interno le procedure e i correttivi da adottare durante le situazioni di natura straordinaria.

 

È dunque evidente che, per non veder vanificati gli importanti investimenti effettuati, la creazione di una piattaforma di e-commerce non può prescindere dall’attento vaglio di tutti i profili contrattuali, nonché quelli relativi al tema della privacy e presuppone altresì la predisposizione di condizioni generali di vendita online e di procedure di acquisto rispettose dei diritti dei consumatori.

 

(A cura del Dott. Sebastiano Tosi, sebastiano.tosi@studiozunarelli.com

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