È responsabile ex art. 2395 del Codice civile l’amministratore che, per ottenere finanziamenti da terzi (pur essendo consapevole di non averne i requisiti e non poterne onorare il pagamento), comunica intenzionalmente informazioni distorte, nonché rappresentazioni artefatte della situazione economico-patrimoniale della società, tali da celare lo stato di grave difficoltà economica e consequenzialmente, indurre a concedere i suddetti finanziamenti.

Il caso

Il caso in esame riguarda l’azione di responsabilità promossa da un creditore sociale nei confronti dell’amministratore delle società (controllante e controllata), il quale avrebbe nascosto la situazione di grave difficoltà economica delle società al creditore, al solo fine di ottenere un investimento nelle società da parte di quest’ultimo.

Il creditore ha quindi citato in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, l’ex amministratore per il fatto di essere stato indotto ad investire nella società, concedendo un finanziamento ad una ed acquistando un diritto di opzione per le quote dell’altra, unicamente in ragione della falsa rappresentazione circa la solidità economico-patrimoniale delle società, che poco dopo sono fallite.

Caratteristiche dell’azione individuale del terzo, ex art. 2395 Codice civile

Il Tribunale di Bologna, investito della controversia, ha precisato che l’azione individuale del creditore sociale nei confronti dell’amministratore:

  • è un’azione extracontrattuale riconducibile alla generale fattispecie di cui all’articolo 2043 c.c.;
  • gli elementi costitutivi della suddetta responsabilità sono la condotta colposa o dolosa di mala gestiodegli amministratori (incidente in via diretta e in modo pregiudizievole sul patrimonio del terzo) e il nesso causale fra la violazione commessa dall’amministratore ed il pregiudizio diretto subito;
  • l’azione mira al pagamento dell’equivalente del credito insoddisfatto a causa della insufficienza patrimoniale causata dalla illegittima condotta degli amministratori.

Il Tribunale di Bologna ha quindi condannato l’ex amministratore al risarcimento del danno patrimoniale cagionato al creditore sociale, il quale, se fosse stato a conoscenza della reale situazione, non avrebbe certamente investito somme nelle società, stante la pressoché sicura irreperibilità delle stesse.

 

 

A cura dell’Avv. Elisabetta Sgattoni, Junior Partnerelisabetta.sgattoni@studiozunarelli.com

 

Seguici sui social: