Con una recentissima sentenza, la Corte d’Appello di Trieste, accogliendo la tesi sostenuta dallo Studio Zunarelli, ha ritenuto aggredibili i beni immobili costituiti in fondo patrimoniale, anche nel caso in cui il debito sia sorto nell’ambito dell’esercizio di una impresa a conduzione familiare.

 

La vicenda

La società Alfa si è rivolta allo Studio Zunarelli per recuperare il credito vantato nei confronti della società Beta mediante espropriazione dell’immobile di proprietà dei soci della società debitrice, costituito in fondo patrimoniale.

La debitrice proponeva opposizione, eccependo che l’immobile non poteva essere oggetto di espropriazione forzata rientrando tra i beni costituiti in fondo patrimoniale dai soci – marito e moglie – della impresa debitrice ed essendo il credito estraneo ai bisogni della famiglia in quanto sorto nell’esercizio dell’attività di impresa.

La difesa elaborata dallo Studio Zunarelli

Lo Studio Zunarelli si costituiva nel giudizio di opposizione, affermando la legittimità dell’intervento proposto nell’ambito della procedura esecutiva promossa dalla Banca creditrice ipotecaria, per essere il debito contratto nell’esercizio dell’attività dell’impresa – seppur indirettamente – diretto a soddisfare le esigenze familiari.

La decisione del giudice di appello

La Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione della debitrice, avverso la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione all’esecuzione, specificando che i beni costituiti in fondo patrimoniale non possono essere aggrediti solo nel caso in cui il debitore provi la conoscenza, in capo al creditore, dello scopo estraneo ai bisogni della famiglia.

Ebbene, nel caso di specie, il debitore non aveva fornito la prova, su questi pacificamente gravante, che il debito non era stato assunto per soddisfare i bisogni della famiglia, che devono intendersi in senso lato.

Il prelievo di un’ingente somma a titolo di anticipazione sugli utili sociali, effettuato dai due coniugi titolari dell’impresa, è stato considerato dalla Corte volto a soddisfare le esigenze di vita dei coniugi.

La natura e struttura della società di persone, a base essenzialmente familiare, ha contribuito perciò a ritener raggiunta la prova che tutte le operazioni sociali erano tese a produrre un reddito da consumare per la vita personale.

Il giudice di appello ha precisato altresì che oggetto del fondo patrimoniale è un bene immobile, mobile registrato o titolo di credito determinato, sicché, una volta che questo venga trasferito ad altri (come era accaduto nella fattispecie in esame in seguito all’aggiudicazione all’asta dell’immobile adibito a residenza familiare), viene meno anche il vincolo di destinazione, che non può perciò trasferirsi sul denaro ricavato dalla vendita. Il denaro, infatti, non risulta elencato tra i beni che possono essere conferiti nel fondo patrimoniale e può perciò essere oggetto di espropriazione.

 

A cura dell’Avv. Federica Fantuzzi, Senior Partnerfederica.fantuzzi@studiozunarelli.com

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