La pronuncia 203/2025 del TAR Liguria – pubblicata il 25 febbraio 2025 – offre uno snodo interpretativo decisivo per chi opera nella nautica da diporto e, più in generale, nel settore delle concessioni portuali. Il Tribunale amministrativo ha, infatti, confermato che il project financing ex art. 193 D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) è pienamente utilizzabile per l’affidamento in concessione e la gestione di un porto turistico, purché la concessione incorpori sia lavori di riqualificazione sia l’erogazione dei servizi connessi alla gestione dei posti barca. Di fatto, la decisione legittima il ricorso alla finanza di progetto quale strumento ordinario di partenariato pubblico privato nel waterfront italiano.

Un inquadramento normativo essenziale: dal vecchio al nuovo Codice

Il precedente codice dei contratti pubblici (art. 183, D.lgs. 50/2016) inseriva tra le opere realizzabili tramite project financing le strutture dedicate alla nautica da diporto con una menzione esplicita all’interno della disposizione. Al contrario, il nuovo codice dei contratti pubblici ha eliminato qualsiasi riferimento alle strutture dedicate alla nautica da diporto relativamente alle opere realizzabili mediante project financing, ingenerando non poca incertezza negli operatori economici e nelle pubbliche amministrazioni interessate.

Tale questione, almeno in questa prima fase giurisprudenziale, è stata risolta in senso positivo dal TAR Liguria. Infatti, nel ragionamento dei giudici genovesi, la concessione di un porto turistico “si caratterizza per il fatto che, accanto alla concessione di beni demaniali marittimi, impone la prestazione di servizi funzionali all’esercizio della nautica da diporto (ormeggio, alaggio, varo, ecc.)”, configurandosi così “una concessione di lavori e servizi” soggetta alla Direttiva 2014/23/UE e, dunque, assegnabile tramite project financing.

I principi affermati dal Tribunale

Il TAR Liguria affronta anzitutto la questione della “compatibilità” fra project financing e porti turistici, affermando che la concessione di un porto turistico non si esaurisce nel mero utilizzo di beni demaniali, ma combina interventi di riqualificazione – pontili, banchine, servizi a terra – con l’erogazione continuativa dei servizi nautici (ormeggio, alaggio, varo, manutenzione). Proprio questa natura “complessa”, in cui lavori e servizi coesistono, consente di ricondurre l’affidamento alla disciplina europea delle concessioni e, quindi, alla finanza di progetto prevista dall’art. 193 del nuovo Codice dei contratti pubblici. La finanza di progetto, conclude il Collegio, non rappresenta dunque un’anomalia: è lo strumento più idoneo quando l’interesse pubblico richiede al privato sia di investire nella rigenerazione dell’infrastruttura sia di gestirla per l’intera durata concessoria.

Un ulteriore principio rilevante richiamato dalla sentenza è quello di acquiescenza: chi partecipa alla procedura senza sollevare tempestive riserve accetta tacitamente le regole della procedura e non può contestarle dopo l’esito sfavorevole. Il TAR, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ribadisce che la partecipazione “senza riserve” vale come accettazione piena e preclude impugnazioni tardive sulla tipologia e sulle modalità di svolgimento della gara.

Implicazioni operative per amministrazioni e investitori

La sentenza offre alcune piste pratiche. Da un lato i Comuni possono valorizzare porti turistici e marine ricorrendo al project financing per attrarre capitali, accelerare i tempi di aggiudicazione e ridurre l’esborso pubblico. Dall’altro, agli operatori economici conviene presentare proposte solide, corredate da piani di rigenerazione urbana e servizi a valore aggiunto, consapevoli che la partecipazione senza riserve li vincola alle regole della gara.

Non va sottovalutata, inoltre, la centralità di una due diligence urbanistico ambientale preventiva: i giudici hanno richiamato la necessità che la progettazione “sia volta ad assicurare” la conformità ai vincoli e che eventuali criticità geologiche o paesaggistiche vengano affrontate già nella fase di fattibilità.

Nel complesso, la decisione non solo conferma la praticabilità del project financing per i porti turistici, ma fornisce una cornice interpretativa solida su poteri comunali e comportamenti dei concorrenti, prospettando uno scenario più certo per amministrazioni, investitori e finanziatori interessati alla riqualificazione della nautica da diporto italiana.

Uno scenario in evoluzione per la nautica da diporto

L’orientamento del TAR Liguria, inserendosi nel nuovo quadro del D.Lgs. 36/2023, spalanca opportunità concrete di rigenerazione dei porti turistici e dei waterfront cittadini, potenziando l’attrattività turistica e l’indotto territoriale. Il project financing, correttamente incardinato, si presenta quindi come la leva principale per trasformare infrastrutture spesso obsolete in hub moderni e sostenibili, capaci di ospitare imbarcazioni di grandi dimensioni, integrare percorsi ciclopedonali e riqualificare spazi urbani annessi.

La decisione n. 203/2025 consolida la prassi di utilizzare la finanza di progetto nei porti turistici: quando la concessione combina elementi di lavori pubblici e servizi alla clientela diportistica, il meccanismo ex art. 193 non solo è ammissibile, ma diventa lo strumento privilegiato per realizzare l’interesse pubblico di valorizzazione del demanio marittimo.

 

A cura dell’avv. Gianluca Gennai gianluca.gennai@studiozunarelli.com

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