Con una recente sentenza, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia -accogliendo la tesi sostenuta dallo Studio Zunarelli- ha escluso che possa configurarsi, nella fattispecie sottoposta al suo esame, la responsabilità solidale per il pagamento dei dazi dello spedizioniere in rappresentanza diretta, atteso che tale corresponsabilità presuppone che quest’ultimo sia incorso, quantomeno per colpa, nella violazione di una norma doganale.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva richiesto il pagamento dei dazi, conseguenti a una diversa classificazione delle barre di acciaio importate, oltre che alla società importatrice anche allo spedizioniere che aveva curato le operazioni doganali con rappresentanza diretta, spendendo quindi il nome del suo cliente importatore, contestandogli di avere omesso il controllo sull’esattezza delle informazioni utilizzate per la predisposizione della dichiarazione doganale di importazione, fornitegli dal mandante.

La Corte di secondo grado ha invero rilevato l’assenza di elementi idonei a provare la conoscenza in capo allo spedizioniere della non veridicità delle informazioni fornite all’atto dell’importazione, dal momento che egli si era occupato di un’unica operazione, peraltro sulla base di un submandato conferitogli da altra casa di spedizione, che aveva curato numerose altre operazioni della stessa specie per il medesimo Cliente.

Il Giudice di appello, valorizzando la buona fede del rappresentante sulla correttezza delle informazioni trasmesse dal mandante, ha perciò escluso la sua corresponsabilità, non ravvisando nel suo operato una condotta colpevole per violazione degli obblighi professionali di diligenza.

Si tratta, del resto, di decisione in linea con l’orientamento della Cassazione che ha avuto modo di rilevare che lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell’importatore non è obbligato in solido con quest’ultimo al pagamento dei dazi doganali, dovuti in seguito alla rettifica dell’accertamento, laddove si sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall’importatore, allegando i documenti da quest’ultimo consegnatigli.

Si configura, infatti, la responsabilità solidale del rappresentante diretto, per violazione degli obblighi professionali su questi gravanti, solo qualora l’Amministrazione dimostri che è stato lo spedizioniere a compilare la dichiarazione doganale poi rettificata dall’Ufficio con dati dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’irregolarità, l’incompletezza e la non veridicità, ovvero ad allegare documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’inidoneità o l’invalidità.

 

A cura dell’Avv. Federica Fantuzzi, Senior Partner (federica.fantuzzi@studiozunarelli.com).

 

CategoryDiritto doganale

Seguici sui social: