
Con l’entrata in vigore del Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (c.d. Decreto Infrastrutture), il legislatore ha introdotto significative modifiche alla disciplina dei tempi di attesa per le operazioni di carico e scarico delle merci, intervenendo in particolare sull’art. 6-bis del d.lgs. n. 286/2005.
Riduzione del periodo di franchigia
Una delle principali novità riguarda la riduzione del periodo di franchigia – ossia il tempo di attesa gratuito per il vettore – da 2 ore a 1,5 ore. Tale periodo viene calcolato a partire dal momento di arrivo del mezzo al luogo di carico o scarico.
Estensione dei soggetti responsabili
Il decreto amplia la platea dei soggetti tenuti a fornire al vettore tutte le informazioni necessarie relative a luogo, orario e modalità di accesso per le operazioni logistiche. Oltre al committente, sono ora obbligati anche:
- il destinatario della merce;
- il caricatore;
- il proprietario della merce.
Questa estensione implica una maggiore responsabilizzazione lungo tutta la filiera del trasporto.
Prova dell’orario di arrivo
Il vettore può ora dimostrare l’orario di arrivo al luogo di carico/scarico mediante:
- il sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo;
- il tachigrafo intelligente di seconda generazione.
Aumento dell’indennizzo e rivalutazione automatica
Il legislatore ha innalzato l’importo dell’indennizzo per l’attesa oltre il periodo di franchigia da € 40 a € 100. L’indennizzo sarà rivalutato automaticamente ogni anno sulla base dell’indice ISTAT FOI (famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi).
Obbligo solidale e diritto di rivalsa
Anche il caricatore – se diverso dal committente – è ora tenuto solidalmente al pagamento dell’indennizzo. Rimane salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti del responsabile effettivo. L’indennizzo non è dovuto qualora il ritardo sia imputabile al vettore stesso.
Prescrizione e tutela giudiziaria
Il diritto all’indennizzo si prescrive in un anno, ai sensi dell’art. 2951 c.c., come previsto per i diritti derivanti dal contratto di trasporto. Il vettore può ottenere il pagamento mediante decreto ingiuntivo, producendo la fattura elettronica e le ricevute estratte dal Sistema di Interscambio (SDI).
Nuovi criteri per il superamento dei tempi di esecuzione
L’indennizzo è ora dovuto anche nel caso in cui vengano superati i tempi materiali di esecuzione delle operazioni di carico/scarico indicati nel contratto, qualora ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da altri documenti sottoscritti dalle parti coinvolte.
Presenza del conducente durante il carico
È riconosciuto al conducente il diritto di assistere alle operazioni di carico, in particolare per verificare la corretta sistemazione della merce. Tale diritto non può essere limitato o escluso dal committente.
Applicazione della norma a tutti i contratti di trasporto
La nuova formulazione dell’art. 6-bis si applica a tutte le tipologie di contratto di trasporto, a prescindere dalla forma scritta. Tuttavia, non si esclude oggi la possibilità per le parti di pattuire diversamente i termini di franchigia, superando la rigidità della precedente versione che, in assenza di accordi volontari di settore, rendeva la norma inderogabile.
Conclusioni
A seguito delle recenti modifiche introdotte dal Decreto Infrastrutture 2025, le imprese del settore, i committenti e i professionisti della logistica saranno inevitabilmente tenuti a rivedere le proprie prassi operative e ad aggiornare i contratti in essere, al fine di adeguarsi al nuovo quadro normativo e prevenire le criticità che la riforma potrebbe comportare per il settore.
A cura dell’avv. Federico Tassinari – Junior Partner – federico.tassinari@studiozunarelli.com