
Con il Regolamento UE n. 2023/956 è stato introdotto il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, CBAM.
Il nuovo tributo ambientale, destinato al bilancio dell’Unione europea, è finalizzato a evitare un aumento dei gas serra al di fuori dei confini dell’Unione Europea per le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono poi importate nel territorio unionale.
Il meccanismo CBAM comporta l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate in alcune tipologie di prodotti (quali, ad esempio, cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno), assimilabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione.
Questa nuova normativa impone, tra le altre cose, degli obblighi dichiarativi in capo agli importatori.
Particolare attenzione deve essere prestata dagli spedizionieri doganali nel caso in cui curino operazioni per importatori non stabiliti in uno Stato membro.
Se l’importatore non è stabilito in uno Stato membro dell’Unione Europea, infatti, deve necessariamente avvalersi di un rappresentante doganale con rappresentanza indiretta, che agisca quindi in suo nome e per conto dell’importatore.
In questa peculiare ipotesi, gli obblighi di comunicazione ai fini del rispetto della normativa CBAM si applicheranno al rappresentante doganale indiretto. Per un importatore stabilito al di fuori dell’Unione Europea, il rappresentante doganale indiretto sarà dunque responsabile sia della dichiarazione doganale sia della dichiarazione CBAM.
E’ quindi di fondamentale importanza, nella gestione di tale tipo di operazioni, che gli spedizionieri si tutelino in via preventiva, al fine di cercare di limitare quanto più possibile le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero loro derivare dall’avere fornito sul portale, in sede di dichiarazione, le informazioni inesatte o incomplete ricevute dal proprio mandante. In questi casi, infatti, le (talvolta assai rilevanti) sanzioni verrebbero comminate allo spedizioniere doganale, il quale, per evitare di trovarsi esposto ad esborsi conseguenti a fatti al di fuori del proprio controllo, è bene che contrattualizzi in modo adeguato il rapporto con il proprio mandante extra Ue.
A cura del Prof. Avv. Massimo Campailla, Senior Partner (massimo.campailla@studiozunarelli.com) e dell’Avv. Federica Fantuzzi, Senior Partner (federica.fantuzzi@studiozunarelli.com).