
Nell’ambito della gestione sociale è oramai consolidata la responsabilità dell’amministratore di fatto al pari di quello di diritto.
Si tratta, a ben vedere, di una responsabilità che fa capo all’organo gestorio e che non fa distinzioni in base all’esistenza o meno di formale investitura. Conseguentemente, anche gli amministratori di fatto devono adempiere ai doveri di corretta gestione della società, ex art. 2392 c.c., tra i quali rientra l’adempimento delle obbligazioni fiscali e contributive della società.
Principi giurisprudenziali per l’individuazione dell’amministratore di fatto
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l’amministrazione di fatto è configurabile ogniqualvolta ricorrano i seguenti tre presupposti:
- Mancanza di un’investitura formale da parte dell’assemblea dei soci;
- Potere di rappresentanza sia interno che esterno;
- Esercizio continuativo e non occasionale dell’attività gestoria tipica.
In particolare, l’amministrazione di fatto non richiede l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione, ma un’attività gestoria apprezzabile e non occasionale, che si manifesta attraverso atti che incidono sulla vita della società.
Sentenza del Tribunale di Milano
In tal senso, il Tribunale di Milano ha ritenuto amministratori di fatto coloro che detengono l’effettivo controllo degli organi sociali e che siano in grado di disporre del patrimonio sociale a proprio piacimento, così come nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale, nel quale l’amministratore di fatto aveva attuato uno schema fraudolento finalizzato a drenare le somme confluite nella società a vario titolo, tramite emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Di conseguenza, proprio in virtù dell’equiparazione tra amministratori di fatto e amministratori di diritto, il Tribunale ha riconosciuto e condannato l’amministratore di fatto per gli atti di mala gestio riconducibili alle condotte distrattive, da quest’ultimo poste in essere ai danni della società e del proprio patrimonio.
A cura dell’Avv. Elisabetta Sgattoni, Junior Partner (elisabetta.sgattoni@studiozunarelli.com).