Separazione e accordi patrimoniali tra coniugi: la Cassazione ribadisce la validità dei patti condizionati alla crisi matrimoniale

Con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, affronta nuovamente il tema della validità degli accordi patrimoniali stipulati tra coniugi in previsione di una futura crisi coniugale. La pronuncia offre un’importante conferma dei principi ormai consolidati in giurisprudenza, ribadendo la legittimità di tali pattuizioni, a condizione che rispettino i limiti dell’autonomia negoziale e non interferiscano con diritti indisponibili.

Il caso

La controversia trae origine da una scrittura privata del 2011 con la quale un coniuge (il marito) riconosceva il contributo economico dell’altro (la moglie) al benessere familiare e alla ristrutturazione dell’immobile di sua esclusiva proprietà. In caso di separazione, il marito si impegnava a restituire una somma determinata, mentre la moglie rinunciava a beni mobili e somme di denaro. A seguito della separazione, il marito ha agito in giudizio chiedendo la nullità dell’accordo per contrarietà a norme imperative (artt. 143 e 160 c.c.) e all’ordine pubblico, ma la domanda è stata rigettata sia in primo grado che in appello. La Cassazione ha confermato le decisioni di merito, riconoscendo piena validità alla scrittura privata sottoscritta dai coniugi.

I principi affermati dalla Corte

1 – Lecita condizione sospensiva

L’accordo tra i coniugi non è nullo solo perché subordina gli effetti patrimoniali all’eventuale futura separazione. La crisi coniugale è considerata un evento futuro e incerto idoneo a fungere da condizione sospensiva lecita ai sensi dell’art. 1354 c.c.

2 – Autonomia negoziale tra coniugi

Gli accordi che regolano i rapporti patrimoniali tra coniugi, anche in vista di una crisi matrimoniale, sono espressione dell’autonomia contrattuale tutelata dall’art. 1322 c.c., purché non siano in contrasto con norme imperative o con diritti indisponibili (es. l’assegno divorzile in quanto misura assistenziale).

3 – Riconoscimento del contributo economico

La Corte ha ritenuto lecito il riconoscimento del debito da parte di un coniuge verso l’altro in conseguenza di apporti economici ricevuti, anche se non formalizzati come veri e propri contratti di mutuo, riconoscendo il valore giuridico del contributo economico al patrimonio familiare.

4 – Esclusione dell’interferenza con l’assegno divorzile

In mancanza di una rinuncia esplicita e della qualificazione “una tantum”, l’obbligazione prevista nell’accordo non può essere qualificata come regolazione preventiva dell’assegno divorzile, e quindi non viola la norma sull’indisponibilità di tale diritto.

5 – Vincolatività degli accordi privati

La Cassazione riafferma che l’accordo è vincolante per i coniugi anche se stipulato prima della separazione, purché non leda interessi di figli minori e non invada l’ambito riservato all’autorità giudiziaria.

Conclusioni

L’ordinanza n. 20415/2025 rappresenta un’ulteriore conferma dell’orientamento secondo cui gli accordi tra coniugi in previsione della separazione o del divorzio sono validi e opponibili, se stipulati nel rispetto dei limiti previsti dall’ordinamento.

Lo studio preventivo e ponderato di tali accordi, spesso redatti in momenti di equilibrio relazionale, consente una gestione più serena e razionale della crisi coniugale, offrendo certezza nei rapporti patrimoniali e prevenendo contenziosi futuri.

 

A cura dell’Avv. Federico Tassinari Junior Partner, federico.tassinari@studiozunarelli.com

 

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